LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 40

Disposizioni volte a sostenere percorsi scolastici atti a promuovere azioni di supporto nel caso di scomparsa di minori.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2018

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/2018
Materia:
310.06 - Problemi della famiglia

Art. 3
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, con la locuzione "minore scomparso" si intende:
a) il minore allontanatosi volontariamente dal soggetto esercente la responsabilità genitoriale;
b) il minore sottratto, contro la propria volontà, dal soggetto esercente la responsabilità genitoriale;
c) il minore prematuramente deceduto.
2. Ai fini della presente legge, con la locuzione "minore gravemente ammalato", si intende:
a) il minore che, a causa di grave patologia, è costretto a sospendere, per lunghi periodi, la frequenza scolastica;
b) il minore che, a causa di grave patologia, rientra a scuola portando evidenti segni di malattia.
3. Ai fini della presente legge con il termine "trauma" si intende il minore soggetto a grave trauma fisico o psichico dovuto ad incidente personale o a lutto per morte traumatica di familiari.