LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 marzo 2017, n. 4

Norme per la valorizzazione e la promozione dell'economia solidale

TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  13/04/2017
Materia:
240.04 - Cooperazione

CAPO III
 MISURE DI SOSTEGNO
Art. 7
 (Misure di sostegno)
1. La Regione, anche attraverso il coinvolgimento e la collaborazione degli enti locali e degli altri soggetti istituzionali, nei limiti delle rispettive competenze, promuove e sostiene lo sviluppo dell'economia solidale, e in particolare:
a) promuove la conoscenza delle tematiche relative all'economia solidale e alla responsabilità sociale delle imprese;
b) promuove azioni di formazione e diffusione di una cultura della reciprocità, della collaborazione solidale, della gratuità e della responsabilità verso il bene comune, quali:
1) nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, progetti ed interventi mirati a diffondere i principi e le buone pratiche dell'economia solidale;
2) nelle Università e poli tecnologici, specifici progetti mirati a creare conoscenza e sperimentazione di forme innovative di economia solidale;
3) negli Enti di formazione, corsi mirati a formare soggetti capaci di attivare e gestire imprese e reti di economia solidale;
4) promuove l'organizzazione annuale della <<giornata dell'economia solidale>> dedicata all'approfondimento di aspetti critici e alla ricognizione delle esperienze significative.
2. La Regione, anche attraverso la collaborazione degli enti e dei soggetti di cui al comma 1, attiva sul proprio sito internet un portale chiamato "Portale web dell'economia solidale", al fine di:
a) divulgare principi, obiettivi, criteri e modalità operative dell'economia solidale;
b) informare in merito alla pratiche e ai progetti di economia solidale avviati dalle Comunità dell'economia solidale di cui all'articolo 3;
c) portare a conoscenza delle comunità interessate i patti di filiera attivati e promuoverne l'adesione;
d) diffondere le esperienze delle Comunità dell'economia solidale quali laboratori di sperimentazione civica, economica e sociale, in funzione della valorizzazione della dimensione locale.
3. Le attività di promozione previste dal comma 1, lettera a), e dal comma 2 sono realizzate senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, con le risorse destinate all'esercizio delle funzioni di comunicazione istituzionale previste dall' articolo 1 della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 (Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)).
4. Le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, di seguito denominate Ater, concedono in comodato gratuito, mediante bandi pubblici o mediante delega ai Comuni, i locali non locati e non adibiti o adibibili agli usi abitativo o commerciale, per lo svolgimento delle attività non lucrative finalizzate allo sviluppo dell'economia solidale, ai sensi dell' articolo 38, comma 1, lettera l), della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater); i costi di ordinaria e straordinaria manutenzione, le spese di gestione, quelle accessorie e gli oneri relativi al comodato sono per intero a carico del comodatario.
5. La concessione di locali da parte delle Ater, di cui al comma 4, avviene senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, con le risorse destinate all'esercizio delle funzioni previste dall' articolo 38, comma 1, lettera k), della legge regionale 1/2016 .
Note:
1Integrata la disciplina del numero 1) della lettera b) del comma 1 da art. 11, comma 9, L. R. 37/2017
2Integrata la disciplina del numero 4) della lettera b) del comma 1 da art. 11, comma 9, L. R. 37/2017
Art. 8
 (Potestà regolamentare)
1. La Regione, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta uno o più regolamenti per disciplinare:
a) le modalità di convocazione e di svolgimento dell'assemblea delle Comunità di cui all'articolo 4, nonché i criteri di ammissione dei suoi partecipanti secondo i principi di democrazia e di responsabilità sociale, prevedendo, in particolare, che siano ammesse tutte le persone fisiche residenti nel territorio che si impegnano a rispettare i principi di solidarietà, reciprocità, sostenibilità ambientale, coesione sociale, cura dei beni comuni e che l'assemblea assuma le proprie deliberazioni con voto uguale e diretto dei partecipanti;
b) le modalità di convocazione del Forum di cui all'articolo 5, comma 5;
c) le modalità di convocazione e di funzionamento del Tavolo che può essere costituito anche se il numero dei componenti previsti dall'articolo 6, comma 2, lettera e), è inferiore a sei unità;
d) le modalità e i criteri di attuazione delle iniziative previste dall'articolo 7, comma 1, lettera b), e comma 4, privilegiando le iniziative che coinvolgono le scuole.
2. I regolamenti indicati nel comma 1 sono sottoposti al parere della Commissione consiliare competente.
Art. 9
 (Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e, con successiva periodicità triennale, presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato d'attuazione e sull'efficacia della legge.
2. In particolare, la relazione dovrà contenere dati e informazioni relativi a:
a) dimensioni, caratteristiche ed evoluzione dell'economia solidale nel territorio regionale, anche in rapporto con la situazione nazionale;
b) progetti finanziati, risorse erogate e soggetti beneficiari;
c) stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, evidenziando i casi in cui l'Amministrazione regionale ha utilizzato, nello svolgimento delle proprie attività, le proposte e i pareri formulati dal Tavolo di cui all'articolo 6, e le eventuali criticità riscontrate.
3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.
4. Le competenti strutture del Consiglio regionale e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
5. Le relazioni e i relativi atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale.