LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 novembre 2017, n. 38

Modifiche alla legge regionale 17/2000 (Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà.

TESTO VIGENTE dal 11/08/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/11/2017
Materia:
240.03 - Pari opportunità tra uomo e donna
310.02 - Assistenza sociale

Art. 2
 (Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità previste dall' articolo 10 bis, comma 1, della legge regionale 17/2000 , come inserito dall'articolo 1, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 20.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di complessivi 20.000 euro, suddivisi in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.