LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 novembre 2017, n. 36

Ruolo del Club alpino italiano - Regione Friuli Venezia Giulia (CAI FVG) e disposizioni per la valorizzazione delle strutture alpine regionali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/11/2017
Materia:
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
340.01 - Sport
340.03 - Soccorso alpino e speleologico

Art. 5
 (Requisiti per l'inserimento nell'"Elenco")
1.
Possono essere inserite nell'" Elenco ", le strutture alpine regionali di proprietà o nella disponibilità del CAI FVG o delle sue sezioni territoriali per le quali si dispone delle seguenti informazioni minime:

a) per i sentieri:
1) il numero del sentiero;
2) l'eventuale denominazione dell'itinerario;
3) il gruppo montuoso sul quale si sviluppa il sentiero;
4) le località sul percorso e le relative quote;
5) i tempi di percorrenza in entrambi i sensi del cammino;
6) i punti di appoggio sul percorso;
7) la presenza di sorgenti o fontane di acqua potabile sul percorso;
8) le caratteristiche e la descrizione del percorso e delle sue peculiarità storiche, culturali, naturali, paesistiche, anche con riferimento all'accessibilità a ogni tipo di utenza comprese le persone diversamente abili;
b) per le strutture di ricovero alpino:
1) la località;
2) la tipologia di struttura;
3) le caratteristiche strutturali e i servizi offerti, anche con riferimento all'accessibilità a ogni tipo di utenza comprese le persone diversamente abili;
4) una breve descrizione delle peculiarità e della storia della struttura;
c) per gli itinerari ciclo-escursionistici alpini:
1) il numero del sentiero a cui afferiscono;
2) il gruppo montuoso sul quale si sviluppa il sentiero;
3) le località sul percorso e le relative quote;
4) i tempi di percorrenza in entrambi i sensi del cammino;
5) la presenza di sorgenti o fontane di acqua potabile sul percorso;
6) le caratteristiche e la descrizione del percorso e delle sue peculiarità storiche, culturali, naturali, paesistiche, anche con riferimento all'accessibilità a ogni tipo di utenza comprese le persone diversamente abili.
2. L'inserimento nell'"Elenco" delle strutture alpine regionali che si trovano in parchi, riserve naturali o in genere in aree protette, è effettuato in conformità alle disposizioni di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali).