LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 novembre 2017, n. 36

Ruolo del Club alpino italiano - Regione Friuli Venezia Giulia (CAI FVG) e disposizioni per la valorizzazione delle strutture alpine regionali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/11/2017
Materia:
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
340.01 - Sport
340.03 - Soccorso alpino e speleologico

Art. 2
 (Ruolo del CAI FVG)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 e in conformità alla legge 91/1963 , il CAI FVG provvede:
a) alla diffusione della conoscenza della montagna mediante l'organizzazione di iniziative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche e la promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;
b) all'organizzazione e alla gestione di corsi di formazione e aggiornamento in materia di attività alpinistiche, sci-alpinistiche e speleologiche, e in materia di attività collegate con la manutenzione delle opere alpine, nonché per la formazione dei relativi istruttori e operatori;
c) alla prevenzione degli infortuni in montagna, anche attraverso consulenze tecniche fornite all'Amministrazione regionale e agli enti locali per l'individuazione di criteri tecnici di sicurezza da adottare nella realizzazione e manutenzione delle strutture alpine regionali e degli itinerari speleologici;
d) alla formazione e all'aggiornamento dell'Elenco regionale delle strutture alpine regionali di cui all'articolo 4, di proprietà o nella disponibilità del CAI FVG o delle sue sezioni territoriali;
e) alla manutenzione della segnaletica delle strutture alpine regionali inserite nell'Elenco regionale delle strutture alpine regionali;
f) alla manutenzione e gestione dei rifugi alpini e dei bivacchi d'alta quota di proprietà o nella disponibilità del CAI FVG o delle sue sezioni territoriali;
g) alla realizzazione e alla manutenzione delle strutture alpine regionali;
h) a svolgere funzioni tecniche e organizzative in materia di strutture alpine regionali ai sensi dell'articolo 6;
i) a promuovere ogni iniziativa idonea alla protezione e alla valorizzazione dell'ambiente montano regionale, nonché alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a chiedere al CAI FVG consulenze nell'ambito dell'attività cartografica e di elaborazione dei dati informativi territoriali d'interesse regionale finalizzati alla conoscenza e alla pianificazione delle risorse del territorio della regione, ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63 (Disposizioni in materia di cartografia regionale e di sistema informativo territoriale cartografico).