LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34

Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare.

TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/10/2017
Materia:
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Capo III
 Abrogazioni, norma di rinvio ed entrata in vigore
Art. 37
 (Abrogazioni)
1.
Sono o restano abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), a eccezione dell'articolo 5, comma 1, lettera l);
b) la legge regionale 28 novembre 1988, n. 65 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 , ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi);
c) la legge regionale 21 gennaio 1989, n. 1 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 novembre 1988, n. 65 concernente norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi);
e) la legge regionale 28 agosto 1989, n. 23 (Ulteriori norme modificative ed integrative delle leggi regionali 7 settembre 1987, n. 30 e 21 gennaio 1989, n. 1 in materia di smaltimento dei rifiuti);
g) l' articolo 2 della legge regionale 3 dicembre 1990, n. 53 (Abrogazione dell' articolo 8 della legge regionale 29 novembre 1990, n. 52 concernente "Variazioni delle iscrizioni di assegnazioni statali e degli stanziamenti di capitoli di bilancio della regione per l'anno 1990". Proroga del termine fissato dall' articolo 7 della legge regionale 28 agosto 1989, n. 23 );
h) la legge regionale 18 marzo 1991, n. 11 (Ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti);
i) l' articolo 5 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 13 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 7 settembre 1990, n. 43, in materia di valutazione di impatto ambientale, 7 settembre 1987, n. 30, in materia di smaltimento dei rifiuti e 18 agosto 1986, n. 35, in materia di attività estrattive);
j) la legge regionale 4 settembre 1991, n. 41 (Interventi connessi alle varie fasi di smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi ed ulteriori modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 7 settembre 1987, n. 30 e 28 agosto 1989, n. 23);
k) l' articolo 81 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30 (Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 , variazioni al bilancio per l'anno 1992 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili);
l) gli articoli 78 e 116 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1 (Legge finanziaria 1993);
m) gli articoli 37, 38 e 39 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (Legge finanziaria 1994);
n) la legge regionale 14 giugno 1996, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 , ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi e di attività estrattive);
o) l' articolo 19 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29 (Assestamento e variazione del Bilancio 1996 e del Bilancio Pluriennale 1996-1998 ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 );
p) la legge regionale 3 settembre 1996, n. 39 (Attuazione della normativa statale in materia di cessazione dell'impiego dell'amianto);
q) l' articolo 15 della legge regionale 20 maggio 1997, n. 21 (Determinazione transitoria del fabbisogno estrattivo in materia di sabbie e ghiaie e modifiche ai regimi autorizzativo e sanzionatorio di cui alle leggi regionali 18 agosto 1986, n. 35, e 27 agosto 1992, n. 25, in materia di attività estrattive. Modifiche alle leggi regionali 14 giugno 1996, n. 22, e 24 gennaio 1997, n. 5, in materia di smaltimento di rifiuti solidi);
r) il decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. (Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento di rifiuti);
s) gli articoli 3, 4, 6, 7 e 8 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate);
t) gli articoli 2 e 3 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale);
u) il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale);
v) il comma 53 dell'articolo 3 e il comma 94 dell'articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001);
w) l' articolo 21 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 7 (Modifiche alla legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 , recante: "Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica" e ulteriori disposizioni in materia urbanistica e ambientale);
x) i commi 11, 12, 13, 20, 21, 22 e 36 dell' articolo 18 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);
y) i commi 3 e 4 dell' articolo 18 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003);
z) gli articoli 8 e 9 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia);
aa) i commi 2, 3, 4, 10, 11 e 12 dell' articolo 4 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell' articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 );
cc) i commi 11, 11 bis, 11 ter, 12 e 15 dell' articolo 4 della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005);
dd) gli articoli 11 e 19 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 25 (Interventi in materia di edilizia, lavori pubblici, ambiente, pianificazione, protezione civile e caccia);
ee) la legge regionale 23 dicembre 2005, n. 32 (Modifiche all' articolo 4 della legge regionale 15/2005 - Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell' articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 );
ff) gli articoli 53 e 56 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport);
gg) i commi 31 e 32 dell' articolo 5 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007);
ii) gli articoli 135 e 136 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);
jj) i commi 53 e 54 dell' articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012);
kk) l' articolo 185 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012);
ll) l' articolo 7 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali).
Art. 38
 (Primo termine per la presentazione delle domande in materia di edilizia residenziale)
1. In sede di prima applicazione e per l'anno 2017 le domande di sostegno alle iniziative di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), sono presentate, con le modalità previste dal regolamento di esecuzione, entro il decimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del Piano annuale previsto dall'articolo 4, comma 4, della legge regionale medesima.
Art. 39
 (Norme di rinvio)
1. Per quanto non disposto dalla presente legge si applica la normativa statale vigente in materia.
2. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari contenuti nella presente legge si intende effettuato al testo vigente dei medesimi comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.
Art. 40
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.