LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34

Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare.

TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/10/2017
Materia:
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Capo II
 Disposizioni programmatorie, modifiche alle leggi regionali 5/1997 e 5/2016 e norme transitorie
Art. 33
 (Disposizioni programmatorie)
1. L'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, avente natura programmatoria, è subordinata all'allocazione delle risorse finanziarie da disporre con successive leggi regionali.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare una quota del Fondo per l'ambiente di cui all' articolo 11 della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ed integrazione alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, in materia di smaltimento di rifiuti solidi), come modificato dall'articolo 34, comma 1, lettera g), per attuare, anche con azioni di comunicazione e informazione, gli obiettivi e le azioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare una quota del Fondo per l'ambiente di cui all' articolo 11 della legge regionale 5/1997 , come modificato dall'articolo 34, comma 1, lettera g), per concedere contributi a favore dei Comuni e all'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) a copertura dei maggiori costi derivanti dall'organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani che consenta l'applicazione della tariffa puntuale del servizio di igiene urbana.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare una quota del Fondo per l'ambiente di cui all' articolo 11 della legge regionale 5/1997 , come modificato dall'articolo 34, comma 1, lettera g), per concedere contributi ai sensi dell' articolo 45 della legge 221/2015 , a favore dei Comuni che, nel corso dell'anno precedente, contestualmente:
a) hanno conseguito l'obiettivo del 70 per cento della raccolta differenziata calcolato secondo i dati validati forniti annualmente dalla Sezione regionale del Catasto dei rifiuti;
b) hanno prodotto un quantitativo di rifiuti pro capite inferiore del 20 per cento rispetto al valore medio regionale del quantitativo medesimo calcolato secondo i dati validati forniti annualmente dalla Sezione regionale del Catasto dei rifiuti.
4 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare una quota del Fondo ambiente di cui all' articolo 11 della legge regionale 5/1997 , per finanziare le attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare una quota del Fondo per l'ambiente di cui all' articolo 11 della legge regionale 5/1997 , come modificato dall'articolo 34, comma 1, lettera g), per concedere contributi a favore dei Comuni per la realizzazione degli interventi sostitutivi di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e a bis).
5 bis. Con deliberazione della Giunta regionale è determinata la quota di utilizzo delle risorse del Fondo per l'ambiente di cui all' articolo 11 della legge regionale 5/1997 , da destinare alle finalità previste dai commi 2, 3, 4, 4 bis e 5.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 5 da art. 4, comma 29, L. R. 45/2017
2Parole soppresse al comma 2 da art. 4, comma 5, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
3Parole soppresse al comma 3 da art. 4, comma 5, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
4Parole soppresse al comma 4 da art. 4, comma 5, lettera c), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
5Parole soppresse al comma 5 da art. 4, comma 5, lettera d), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
6Comma 5 bis aggiunto da art. 4, comma 5, lettera e), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
7Parole aggiunte al comma 3 da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
8Comma 4 bis aggiunto da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
9Parole soppresse al comma 2 da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
10Parole soppresse al comma 3 da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
11Parole soppresse al comma 4 da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
12Parole soppresse al comma 5 da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
13Parole aggiunte al comma 5 bis da art. 4, comma 1, lettera d), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
14Parole sostituite al comma 2 da art. 17, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 4/2023
15Parole sostituite al comma 5 da art. 17, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 4/2023
Art. 34
  (Modifiche alla legge regionale 5/1997 )
1. Alla legge 5/1997 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 dell'articolo 1 le parole << ai rifiuti solidi di cui all' articolo 2 del DPR 10 settembre 1982, n. 915 , compresi i fanghi palabili >> sono sostituite dalle seguenti: << ai rifiuti di cui all' articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) >>;

b)
l'articolo 3 è abrogato;

c)
al comma 1 dell'articolo 4 le parole << Provincia competente per territorio >> sono sostituite dalla seguente: << Regione >>;

d) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
al comma 1 le parole << Provincia competente per territorio >> sono sostituite dalle seguenti: << struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti >>;

2)
il comma 2 è abrogato;

3)
al comma 3 le parole << Provincia competente per territorio >> sono sostituite dalle seguenti: << struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti >>;

e)
l'articolo 6 è abrogato;

f) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
al comma 1 le parole << delle Province >> sono sostituite dalle seguenti: << della Regione >>;

2)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Entro il termine di cui al comma 2 gli interessati possono far pervenire scritti difensivi alla struttura regionale competente indicata nel processo verbale di accertamento.>>;

3)
al comma 5 le parole << Provincia competente >> sono sostituite dalle seguenti: << struttura regionale competente >>;

4)
al comma 7 le parole << Provincia competente per territorio >> sono sostituite dalle seguenti: << struttura regionale competente >>;

5)
il comma 8 è abrogato;

g) all'articolo 11 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
al comma 1 le parole << dal venti per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo, al netto della quota spettante alle Province >> sono sostituite dalle seguenti: << dal gettito derivante dall'applicazione del tributo >>;

2)
il comma 4 è abrogato;

h)
gli articoli 12 e 13 sono abrogati.

Art. 35
  (Modifiche alla legge regionale 5/2016 )
1.
Dopo il comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale 5/2016 è inserito il seguente:
<<7 bis. I Comuni esercitano le funzioni loro assegnate dall' articolo 11 della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare), in forma associata attraverso l'AUSIR.>>.

2.
Dopo la lettera o) del comma 7 dell'articolo 6 della legge regionale 5/2016 sono aggiunte le seguenti:
<<o bis) alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, sulla base dei Criteri localizzativi regionali di cui all' articolo 12, comma 3, lettera d), della legge regionale n. 34/2017 ;
o ter) all'individuazione e definizione delle previsioni dei contenuti del regolamento comunale o sovracomunale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, nel rispetto di quanto disposto dall' articolo 198, comma 2, del decreto legislativo 152/2006 .>>.

Art. 36
 (Norme transitorie)
1. Nelle more dell'entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), istituito con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52 (Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell' articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell' articolo 14 bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 ), la Regione esercita il controllo della regolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti, nonché dei documenti di identificazione per il trasporto dei rifiuti medesimi, anche avvalendosi di ARPA.
2. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), continua ad applicarsi il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. (Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni).
3. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni della legge medesima.
4. Nelle more della piena operatività del S.I.R.R., le domande di cui all'articolo 17 sono presentate alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti tramite posta elettronica certificata.
5. Le domande di autorizzazione dei progetti di variante di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. (Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento di rifiuti), sono soggette alle disposizioni della presente legge.
6. Le domande di rinnovo delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 01/1998 , comprese tutte le ulteriori autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'impianto, sono soggette alle disposizioni della presente legge.
6 bis. Nelle more della definizione dei criteri per la determinazione delle garanzie finanziarie relative allo svolgimento delle campagne di attività con impianti mobili di recupero o di smaltimento dei rifiuti, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 7.
Note:
1Comma 6 bis aggiunto da art. 13, comma 1, lettera i), L. R. 6/2019