LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34

Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare.

TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/10/2017
Materia:
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 8
 (Sistemi informativi regionali dei rifiuti)
1. I sistemi informativi regionali dei rifiuti sono costituiti dal Sistema informativo regionale dei rifiuti - S.I.R.R., istituito con l' articolo 12, comma 42, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), dall'applicativo "Osservatorio dei Rifiuti Sovraregionale (O.R.So.)", dall'applicativo "Medicina del Lavoro - Amianto (Me.L.Am.)" e dall'applicativo "Archivio regionale amianto (A.R.Am.)".
2. Il S.I.R.R. costituisce strumento:
a) di acquisizione telematica anche mediante sistemi di interconnessione:
1) delle domande di autorizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti ai sensi dell' articolo 29 sexies del decreto legislativo 152/2006 ;
2) delle domande di autorizzazione unica alla realizzazione e alla gestione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti ai sensi dell' articolo 208 del decreto legislativo 152/2006 ;
3) delle domande di autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di recupero e di smaltimento dei rifiuti ai sensi dell' articolo 208, comma 15, del decreto legislativo 152/2006 ;
4) delle domande di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di impianti di ricerca e di sperimentazione di cui all' articolo 211 del decreto legislativo 152/2006 ;
5) delle comunicazioni relative alle operazioni di recupero e di smaltimento di cui agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo 152/2006 ;
6) delle comunicazioni delle campagne di attività di recupero e di smaltimento dei rifiuti con impianti mobili ai sensi dell' articolo 208, comma 15, del decreto legislativo 152/2006 ;
7) delle domande di conferma dell'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 19, comma 6;
8) delle domande di autorizzazione dei progetti di variante degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 20;
9) delle domande di rinnovo delle autorizzazioni di cui all'articolo 21;
b) di gestione dei dati relativi alle autorizzazioni e alle comunicazioni di cui alla lettera a);
c) di supporto alla Regione nei procedimenti relativi alle autorizzazioni e alle comunicazioni di cui alla lettera a);
d) di interconnessione con il Catasto telematico nazionale per la trasmissione dei dati di cui alla lettera a);
e) di interconnessione con l'applicativo O.R.So.;
f) di supporto alla pianificazione e alla programmazione regionali in materia di rifiuti.
3. L'applicativo O.R.So., gestito dalla Sezione regionale del Catasto dei rifiuti in base al decreto di cui all'articolo 10, comma 3, lettera b), costituisce strumento di:
a) acquisizione telematica dei dati di produzione e di gestione dei rifiuti urbani;
b) acquisizione telematica dei dati di gestione dei rifiuti presso gli impianti di trattamento ubicati sul territorio regionale;
c) di supporto alla pianificazione e alla programmazione regionale in materia di rifiuti.
4. Ai fini dell'implementazione dei dati sulla produzione e gestione dei rifiuti e sui connessi aspetti economici, i Comuni, l'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti - AUSIR e i gestori degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, utilizzano l'applicativo O.R.So., anche tramite sistemi di interconnessione dati in base al decreto di cui all'articolo 10, comma 3, lettera b).
5. Ai fini del rilevamento statistico la Regione, anche attraverso la Sezione regionale del Catasto dei rifiuti, cura annualmente, tramite il S.I.R.R. e l'applicativo O.R.So., la raccolta, l'elaborazione e l'aggiornamento dei seguenti dati:
a) quantità dei rifiuti prodotti sul territorio regionale;
b) origine e destinazione dei rifiuti prodotti e immessi sul territorio regionale;
c) modalità di gestione dei rifiuti urbani prodotti sul territorio regionale;
d) composizione merceologica dei rifiuti urbani prodotti sul territorio regionale;
e) quantità dei rifiuti preparati per il riutilizzo;
f) quantità dei rifiuti riciclati da rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, nonché da ciascuna delle seguenti frazioni: carta, plastica, vetro, metalli;
g) quantità dei rifiuti conferiti per il compostaggio di comunità, quantitativi del compost e degli scarti prodotti, nonché del compost che non rispetta le caratteristiche per il suo utilizzo;
h) numero di utenze che effettuano l'autocompostaggio;
i) azioni di prevenzione della produzione dei rifiuti avviate sui territori comunali;
j) costi di gestione dei rifiuti urbani prodotti sul territorio regionale;
k) costi di gestione degli impianti di trattamento di rifiuti;
l) elementi e contenuti delle autorizzazioni e delle comunicazioni relative agli impianti;
m) altre informazioni di supporto alla pianificazione e alla programmazione regionali.
6. Il Me.L.Am. costituisce strumento:
a) di acquisizione telematica, anche mediante sistemi di interconnessione, delle comunicazioni relative alle operazioni di smaltimento dei rifiuti contenenti amianto durante le attività di bonifica, ai sensi dell' articolo 9 della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto);
b) di supporto alla pianificazione e programmazione regionali in materia di rifiuti contenenti amianto.
7. L'A.R.Am. costituisce strumento di acquisizione telematica delle informazioni finalizzate alla mappatura di beni e materiali contenenti amianto.