LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34

Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare.

TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/10/2017
Materia:
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 4
 (Sviluppo e attuazione del modello regionale dell'economia circolare)
1. Al fine di sviluppare un modello e una strategia regionali per l'economia circolare, coinvolgendo e responsabilizzando tutti i soggetti che possono concorrervi, la Regione promuove processi partecipativi che incidano sulla pianificazione e sulla programmazione regionali.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è costituito il Forum regionale per l'economia circolare, convocato e presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente, al quale partecipano:
a) le strutture regionali competenti in materia di ambiente, di attività produttive, di risorse agricole, di salute, di politiche sociali, di lavoro, di formazione, di istruzione, di ricerca e di volontariato, mediante i rispettivi Direttori o loro delegati;
b) le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell' articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), con sede in Regione;
c) le associazioni di categoria industriali, artigianali, agricole, commerciali e sindacali, con sede in Regione;
d) gli enti del terzo settore che si occupano di economia circolare, con sede in Regione;
e) le istituzioni scolastiche, universitarie, di ricerca e di trasferimento tecnologico, con sede in Regione;
f) le società affidatarie del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, operanti in Regione;
g) l'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI);
h) l'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti - AUSIR.
3. Il Forum regionale per l'economia circolare valuta gli esiti del monitoraggio di cui ai commi 7 e 8 e formula indirizzi per l'implementazione di modelli produttivi, di commercializzazione e di gestione volti alla riduzione dell'utilizzo di materie prime, all'aumento dello sfruttamento delle materie prime secondarie, alla riduzione della produzione di rifiuti, al recupero degli stessi mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclo e ogni altra operazione di recupero di materia con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia, minimizzando il quantitativo di rifiuto urbano non inviato a riciclaggio.
4. Il Forum regionale per l'economia circolare si riunisce almeno una volta l'anno e la sua composizione e funzionamento sono disciplinati da un apposito decreto del Direttore centrale competente in materia di ambiente.
5. Al fine di coordinare le attività volte a dare attuazione alle misure individuate nel Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti e creare le condizioni per lo sviluppo dell'economia circolare, presso la Direzione centrale ambiente ed energia è istituito il Tavolo permanente per l'economia circolare al quale partecipano le strutture regionali competenti in materia di ambiente, attività produttive, risorse agricole, salute, politiche sociali, lavoro, formazione, istruzione, ricerca, volontariato, mediante i rispettivi Direttori o loro delegati.
6. Il Tavolo permanente per l'economia circolare è convocato e presieduto dal Direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente. In relazione alla trattazione di tematiche specifiche possono essere invitati a partecipare al Tavolo gli enti locali e altri soggetti interessati.
7. Il Tavolo permanente per l'economia circolare attua il monitoraggio delle azioni di competenza delle strutture regionali di cui al comma 5 e ne riferisce, annualmente, gli esiti all'Assessore regionale competente in materia di ambiente ai fini della comunicazione al Forum regionale per l'economia circolare e alla Giunta regionale.
8. Il Tavolo permanente per l'economia circolare verifica inoltre il grado di raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, commi 3, 6 e 11 e formula proposte alla Giunta regionale, anche al fine di adeguare gli obiettivi medesimi alle singole realtà territoriali. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione all'eventuale rideterminazione di tali obiettivi anche a modifica delle percentuali previste dall'articolo 3.