LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34

Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare.

TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/10/2017
Materia:
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 33
 (Disposizioni programmatorie)
1. L'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, avente natura programmatoria, è subordinata all'allocazione delle risorse finanziarie da disporre con successive leggi regionali.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare una quota del Fondo per l'ambiente di cui all' articolo 11 della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ed integrazione alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, in materia di smaltimento di rifiuti solidi), come modificato dall'articolo 34, comma 1, lettera g), per attuare, anche con azioni di comunicazione e informazione, gli obiettivi e le azioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare una quota del Fondo per l'ambiente di cui all' articolo 11 della legge regionale 5/1997 , come modificato dall'articolo 34, comma 1, lettera g), per concedere contributi a favore dei Comuni e all'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) a copertura dei maggiori costi derivanti dall'organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani che consenta l'applicazione della tariffa puntuale del servizio di igiene urbana.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare una quota del Fondo per l'ambiente di cui all' articolo 11 della legge regionale 5/1997 , come modificato dall'articolo 34, comma 1, lettera g), per concedere contributi ai sensi dell' articolo 45 della legge 221/2015 , a favore dei Comuni che, nel corso dell'anno precedente, contestualmente:
a) hanno conseguito l'obiettivo del 70 per cento della raccolta differenziata calcolato secondo i dati validati forniti annualmente dalla Sezione regionale del Catasto dei rifiuti;
b) hanno prodotto un quantitativo di rifiuti pro capite inferiore del 20 per cento rispetto al valore medio regionale del quantitativo medesimo calcolato secondo i dati validati forniti annualmente dalla Sezione regionale del Catasto dei rifiuti.
4 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare una quota del Fondo ambiente di cui all' articolo 11 della legge regionale 5/1997 , per finanziare le attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare una quota del Fondo per l'ambiente di cui all' articolo 11 della legge regionale 5/1997 , come modificato dall'articolo 34, comma 1, lettera g), per concedere contributi a favore dei Comuni per la realizzazione degli interventi sostitutivi di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e a bis).
5 bis. Con deliberazione della Giunta regionale è determinata la quota di utilizzo delle risorse del Fondo per l'ambiente di cui all' articolo 11 della legge regionale 5/1997 , da destinare alle finalità previste dai commi 2, 3, 4, 4 bis e 5.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 5 da art. 4, comma 29, L. R. 45/2017
2Parole soppresse al comma 2 da art. 4, comma 5, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
3Parole soppresse al comma 3 da art. 4, comma 5, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
4Parole soppresse al comma 4 da art. 4, comma 5, lettera c), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
5Parole soppresse al comma 5 da art. 4, comma 5, lettera d), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
6Comma 5 bis aggiunto da art. 4, comma 5, lettera e), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
7Parole aggiunte al comma 3 da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
8Comma 4 bis aggiunto da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
9Parole soppresse al comma 2 da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
10Parole soppresse al comma 3 da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
11Parole soppresse al comma 4 da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
12Parole soppresse al comma 5 da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
13Parole aggiunte al comma 5 bis da art. 4, comma 1, lettera d), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
14Parole sostituite al comma 2 da art. 17, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 4/2023
15Parole sostituite al comma 5 da art. 17, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 4/2023