LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34

Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare.

TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/10/2017
Materia:
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 23
 (Decadenza dell'autorizzazione unica)
1. Il provvedimento di decadenza dell'autorizzazione unica, fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni, è emesso dalla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti nei seguenti casi:
a) inosservanza, per almeno tre volte, durante il periodo di vigenza dell'autorizzazione, delle prescrizioni o delle condizioni stabilite dall'autorizzazione unica, nonché della normativa di settore, sanzionata mediante ordinanza ingiunzione;
b) inosservanza delle prescrizioni o delle condizioni stabilite dall'autorizzazione unica, nonché della normativa di settore, che abbiano cagionato pericolo o danno per l'ambiente o per la salute pubblica;
c) decorrenza del periodo di sospensione senza che il titolare dell'autorizzazione abbia rimosso la causa che ha determinato l'emanazione del provvedimento di sospensione;
d) omessa prestazione o mancata accettazione della garanzia finanziaria;
e) omessa presentazione del certificato di collaudo entro il termine fissato ai sensi dell'articolo 28, comma 5;
f) mancata presentazione, autorizzazione o realizzazione del progetto di variante ai sensi dell'articolo 28, comma 6.
2. Il provvedimento di decadenza è comunicato al soggetto titolare dell'autorizzazione e agli enti interessati, nonché è pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.
3. La dichiarazione di decadenza comporta l'obbligo di dare attuazione alle disposizioni relative alla chiusura dell'impianto e agli interventi a essa successivi sulla base del progetto autorizzato o delle prescrizioni formulate dalla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, sentiti il Comune o i Comuni sul cui territorio è localizzato l'impianto.
4. Qualora il soggetto nei confronti del quale è stato emesso il provvedimento di decadenza non ottemperi all'obbligo di cui al comma 3, la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti escute la garanzia finanziaria e il Comune o i Comuni sul cui territorio è situato l'impianto provvedono ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a).