Art. 22
(Sospensione dell'autorizzazione unica)
1.
L'autorizzazione unica, fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni, è sospesa nei seguenti casi:
a) nelle more dello svolgimento dell'istruttoria per l'emanazione dei provvedimenti di decadenza e di revoca dell'autorizzazione stessa;
b) mancata nomina del collaudatore;
c) esecuzione di varianti all'impianto in assenza di autorizzazione;
d) omessa presentazione del certificato di collaudo o esito negativo del collaudo;
e) trasferimento a terzi dell'autorizzazione unica in difetto del provvedimento della struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti;
f) situazione di pericolo temporaneo per la salute pubblica causata dall'esercizio dell'attività dell'impianto;
g) non ottemperanza per più di una volta dell'obbligo di cui all'articolo 30, comma 2.
2. Nei casi di cui al comma 1 la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti diffida il soggetto titolare dell'autorizzazione unica a far cessare la causa dell'inadempimento o della violazione assegnandogli un termine per provvedere.
3. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione unica non ottemperi entro il termine assegnato nell'atto di diffida è ordinata la sospensione dell'attività autorizzata per un periodo massimo di dodici mesi. Qualora, entro tale periodo, non sia cessata la causa che ha determinato l'emanazione del provvedimento di sospensione, la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti provvede ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera c).
4. Per motivi di tutela igienico-sanitaria e della salute pubblica può essere disposta la sospensione dell'attività autorizzata a decorrere dalla data di ricezione della diffida di cui al comma 2.
5. Il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione unica è comunicato al soggetto titolare dell'autorizzazione e agli enti interessati, nonché è pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.