LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34

Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare.

TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/10/2017
Materia:
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2
 (Finalità)
1. Ai fini della tutela dell'ambiente e del contenimento del consumo delle risorse e ferma restando la gerarchia della gestione dei rifiuti definita dall' articolo 179 del decreto legislativo 152/2006 , la Regione, in un'ottica di sviluppo del modello dell'economia circolare, persegue, prioritariamente, le seguenti finalità:
a) la riduzione della produzione di rifiuti anche attraverso la promozione del riutilizzo dei beni a fine vita;
b) l'ottimizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti al fine di massimizzare il riciclo di materia;
c) il recupero di materia tramite idoneo trattamento anche attraverso la costituzione di filiere per la selezione e il recupero dei rifiuti;
d) il recupero energetico dei rifiuti non valorizzabili come materia;
e) la progressiva riduzione dello smaltimento mediante incenerimento dei rifiuti ancora valorizzabili come materia;
f) la minimizzazione dello smaltimento finale dei rifiuti in discarica.
2. I soggetti coinvolti nella progettazione, nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti concorrono all'attuazione del modello e degli obiettivi dell'economia circolare, nel rispetto dei principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilità estesa del produttore e secondo criteri di efficacia, di efficienza, di economicità, di trasparenza, di fattibilità tecnica ed economica.
3. L'efficienza della gestione dei rifiuti sul territorio regionale è valutata in rapporto alla riduzione della produzione dei rifiuti e alla riduzione dei rifiuti non inviati al riciclo, nonché alla qualità dei rifiuti raccolti in modo differenziato.