LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34

Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare.

TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/10/2017
Materia:
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 19
 (Provvedimento di autorizzazione unica)
1. Il provvedimento di autorizzazione unica rilasciato dalla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti ha durata decennale.
2. Il provvedimento di autorizzazione unica specifica le condizioni e le prescrizioni per la realizzazione e la gestione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti nonché, in particolare, i seguenti elementi:
a) i tipi e i quantitativi di rifiuti da recuperare o da smaltire;
b) la localizzazione dell'impianto;
c) i requisiti tecnici dell'impianto riferiti:
1) alla compatibilità del sito;
2) alle attrezzature utilizzate;
3) ai tipi e ai quantitativi massimi di rifiuti;
4) alla conformità al progetto approvato;
d) le operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti;
e) le unità impiantistiche che costituiscono l'impianto;
f) le precauzioni da adottare in materia di sicurezza e igiene ambientale;
g) le prescrizioni derivanti dall'applicazione delle normative in materia di tutela della salute e dell'ambiente;
h) le prescrizioni relative alle operazioni di messa in sicurezza, di chiusura dell'impianto e degli interventi a essa successivi;
i) le garanzie finanziarie;
j) la data di scadenza dell'autorizzazione.
3. Ai sensi dell' articolo 208, comma 6, del decreto legislativo 152/2006 , il provvedimento di autorizzazione unica, che sostituisce a ogni effetto tutti i titoli abilitativi per la realizzazione e la gestione dell'impianto, costituisce, qualora occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori.
4. Il provvedimento di autorizzazione unica o di diniego motivato della stessa è trasmesso al soggetto istante, nonché alle amministrazioni convocate alla conferenza di servizi.
5. Il provvedimento di autorizzazione unica o di diniego motivato della stessa è pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione, nonché sul sito istituzionale della Regione.
6. Nel caso in cui la realizzazione dell'impianto non possa avvenire entro il termine di efficacia delle autorizzazioni o degli atti di assenso, comunque denominati, necessari all'esecuzione del progetto, il soggetto autorizzato, sei mesi prima della scadenza di tale termine, presenta la domanda di conferma del provvedimento di autorizzazione unica, corredata delle autorizzazioni o degli atti di assenso rilasciati dalle autorità competenti. La domanda di conferma è istruita con le modalità di cui all'articolo 18, comma 1.
7. La struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, prima della scadenza dei termini di cui al comma 6, emette il provvedimento di conferma dell'autorizzazione unica ovvero di diniego motivato della conferma e lo trasmette al soggetto istante.
8. L'autorizzazione unica è personale e può essere trasferita a terzi con provvedimento della struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti su istanza del soggetto che intende subentrare nella titolarità dell'autorizzazione, nonché previo consenso del soggetto autorizzato.