LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34

Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare.

TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/10/2017
Materia:
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 12
 (Piano regionale di gestione dei rifiuti)
1. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti, di seguito denominato Piano, è lo strumento che individua il complesso delle attività atte ad assicurare, in via prioritaria, la difesa igienico-sanitaria delle popolazioni e la tutela ambientale, nonché a favorire la riduzione della produzione di rifiuti, la massimizzazione del recupero di materia dai rifiuti, il recupero energetico dei rifiuti non valorizzabili come materia, la minimizzazione dello smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2.
2. Il Piano individua gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, le azioni e i tempi di attuazione, nonché i criteri di controllo e di verifica del loro raggiungimento.
3. Il Piano è articolato nelle seguenti sezioni autonome:
a) programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti;
b) programma regionale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
c) programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica;
d) criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
e) Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani;
f) Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali;
g) Piano regionale amianto;
h) metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
i) linee guida regionali per la gestione dei rifiuti sanitari;
j) linee guida regionali per la gestione dei rifiuti spiaggiati e da spazzamento stradale;
k) linee guida regionali per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione;
l) linee guida regionali per la gestione dei centri di riuso;
m) Piano regionale di bonifica dei siti contaminati.
(1)
4. Il Piano, in conformità all' articolo 199 del decreto legislativo 152/2006 , prevede:
a) gli interventi tesi alla limitazione della produzione e alla riduzione delle quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti, nonché a favorire il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti;
b) i criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
c) la previsione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti da realizzare o da adeguare;
d) le iniziative volte a favorire il recupero e lo smaltimento di rifiuti in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di ridurne la movimentazione;
e) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all' articolo 195, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 152/2006 , di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;
f) le iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti di materiali e di energia;
g) gli interventi per incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
h) le tipologie, le quantità e l'origine dei rifiuti urbani da recuperare o da smaltire all'interno dell'Ambito territoriale ottimale regionale di cui all' articolo 3, comma 1, della legge regionale 5/2016 ;
i) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di autosufficienza dello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento, all'interno dell'Ambito territoriale ottimale regionale di cui all' articolo 3, comma 1, della legge regionale 5/2016 ;
j) le indicazioni, per l'Ambito territoriale ottimale regionale di cui all' articolo 3, comma 1, della legge regionale 5/2016 , dei sistemi di recupero e di smaltimento ritenuti necessari in relazione alle tipologie e alle quantità dei rifiuti urbani prodotti, alla sicurezza ambientale e igienico-sanitaria, nonché alla possibilità di recupero di materie utilizzabili e di produzione di energia;
k) gli indirizzi per la predisposizione del Piano d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui all' articolo 13 della legge regionale 5/2016 , nonché i criteri per il controllo e la verifica dello stato di attuazione del medesimo;
l) il monitoraggio dello stato di attuazione del Piano stesso.
5. Le prescrizioni contenute nel Piano assumono efficacia vincolante per tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano le funzioni e le attività disciplinate dalla presente legge a prescindere dal regime autorizzatorio cui sono sottoposte; le prescrizioni contenute nel Piano comportano l'adeguamento delle diverse destinazioni d'uso delle aree previste dagli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale.
Note:
1Parole aggiunte al comma 3 da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 6/2019