LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34

Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare.

TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/10/2017
Materia:
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 1
 (Principi)
1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con la presente legge, in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), disciplina la gestione dei rifiuti sul territorio regionale favorendone la riduzione della produzione e assicurando le più alte garanzie di protezione dell'ambiente e di tutela della salute dei cittadini.
2. La Regione impronta le azioni di cui alla presente legge ai principi in materia di prevenzione e di riduzione degli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti contenuti nella direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 , relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, in materia di promozione di misure di green economy contenuti nella legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), e in materia di donazione e distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale contenuti nella legge 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi).
3. Le attività di gestione dei rifiuti si conformano al principio dello sviluppo sostenibile al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non comprometta la qualità della vita delle generazioni future e il loro diritto a un patrimonio ambientale integro.
4. In attuazione dei principi di economia circolare contenuti nella decisione 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, che adotta il 7° Programma di azione per l'ambiente, le attività di gestione dei rifiuti concorrono allo sviluppo di sistemi produttivi che mirano alla riduzione dello sfruttamento delle risorse, intervenendo in fase di progettazione di beni e prodotti, favorendone l'estensione del ciclo di vita, il riuso e il riciclo.
5. La raccolta e il trasporto dei rifiuti sono effettuati secondo principi di razionalità, di economicità e di prossimità agli impianti di trattamento rispetto ai luoghi di produzione.
6. Gli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti sono realizzati applicando le migliori tecnologie disponibili di cui all' articolo 5, comma 1, lettera l ter), del decreto legislativo 152/2006 .