LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 settembre 2017, n. 32

Disposizioni di riordino e di razionalizzazione delle funzioni in materia di viabilità, nonché ulteriori disposizioni finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE dal 02/09/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  28/09/2017
Materia:
120.05 - Personale regionale
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
120.13 - Personale del comparto unico regionale
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
430.02 - Viabilità

Art. 4
 (Disposizioni in materia di personale)
1. Il personale trasferito alla Regione, in relazione alle funzioni in materia di viabilità provinciale, come individuato dagli atti di trasferimento adottati a seguito dei piani di subentro di cui all' articolo 35 della legge regionale 26/2014 , in servizio alla data del 31 dicembre 2017, nelle more della definizione dell'assetto organizzativo della stessa Società, nonché della definizione del processo di riordino e razionalizzazione delle stesse funzioni, e al fine di assicurare la continuità nello svolgimento delle attività conferite, è messo a disposizione della Società, previa convenzione con la Regione e con oneri a carico della medesima, a decorrere dall'1 gennaio 2018. Al personale messo a disposizione si applica lo stato giuridico e il trattamento economico del personale regionale.
2. In relazione al comma 1, la Società, fermo restando quanto disposto al comma 8, ridetermina la propria dotazione organica, per un numero di unità pari a quello del personale individuato con gli atti di cui al medesimo comma 1.
3.  
( ABROGATO )
4. La Regione, a decorrere dall'1 gennaio 2018, trasferisce al bilancio della Società con la legge regionale di stabilità risorse corrispondenti al trattamento economico riferito alle unità di personale individuate con gli atti di cui al primo periodo del comma 1 e non più in servizio alla data del 31 dicembre 2017; la Regione trasferisce, altresì, progressivamente al bilancio della Società, nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, mediante le leggi regionali di stabilità e di assestamento del bilancio, le risorse corrispondenti al trattamento economico delle unità di personale trasferite alla Società o ad altra amministrazione o rientrate dalla messa a disposizione o cessate dal servizio. La Regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto del periodo di tempo intercorso tra i primi piani di ricognizione del personale addetto alle funzioni in materia di viabilità di cui all' articolo 34 della legge regionale 26/2014 e i provvedimenti di cui al primo periodo del comma 1, trasferisce al bilancio della Società, per le finalità di cui al comma 8, ulteriori risorse corrispondenti all'80 per cento del trattamento economico medio delle unità di personale rientranti nei suddetti piani di ricognizione e non trasferiti con i provvedimenti di cui al primo periodo del comma 1.
5.  
( ABROGATO )
(7)
5 bis.  
( ABROGATO )
6.  
( ABROGATO )
(8)
7. Al fine di consentire la piena operatività della Società, la medesima può procedere, nel limite delle risorse trasferite ai sensi del comma 4, primo periodo e per il periodo compreso tra l'1 gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022, all'assunzione di personale, per la sostituzione di quello trasferito in mobilità presso altra amministrazione ai sensi del comma 5, rientrato dalla messa a disposizione ai sensi del comma 6 o cessato dal servizio al 31 dicembre 2017 o nel corso del periodo di messa a disposizione mediante, in ordine prioritario, l'attivazione della mobilità di cui all' articolo 14 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a Società di capitali), lo scorrimento di proprie graduatorie di selezioni ad evidenza pubblica in corso di validità o l'indizione di nuove selezioni ad evidenza pubblica.
8. Al fine di corrispondere in modo adeguato e funzionale alle accresciute esigenze operative nei settori amministrativo e contabile che conseguiranno al conferimento delle attività, la Società può procedere, previa ridefinizione della dotazione organica e utilizzando le risorse di cui al comma 4 secondo periodo, all'attivazione, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 dicembre 2017, delle stesse procedure di cui al comma 7, ai fini dell'assunzione di personale con professionalità amministrativo contabile.
9. In caso di reinternalizzazione delle attività conferite ai sensi dell'articolo 2 da parte della Regione, il personale di cui al comma 1, preposto all'esercizio delle medesime attività, cessa, contestualmente, di essere messo a disposizione della Società.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 10, comma 4, lettera a), L. R. 44/2017
2Comma 5 bis aggiunto da art. 10, comma 4, lettera b), L. R. 44/2017
3Comma 5 bis abrogato da art. 22, comma 1, lettera c), L. R. 26/2018
4Comma 1 sostituito da art. 11, comma 6, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
5Comma 3 abrogato da art. 11, comma 6, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
6Parole sostituite al comma 4 da art. 11, comma 6, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
7Comma 5 abrogato da art. 11, comma 6, lettera d), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
8Comma 6 abrogato da art. 11, comma 6, lettera e), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
9Comma 9 sostituito da art. 11, comma 6, lettera f), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.