LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 agosto 2017, n. 31

Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 .

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 9
 (Salute e politiche sociali)
1. Ad avvenuta adozione, consolidamento e approvazione degli atti relativi al controllo annuale sul bilancio di esercizio del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell' articolo 29 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare, per le esigenze del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell' articolo 30 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ), e dell' articolo 39 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), le somme risultanti come utili nei bilanci di esercizio 2016 degli enti del Servizio sanitario regionale e le economie di spesa relative alle attività finalizzate/delegate dalla Regione degli anni 2016 e precedenti.
2. Le risorse di cui al comma 1, iscritte come utili nei bilanci di esercizio 2016 degli enti del Servizio sanitario regionale, in attuazione del decreto legislativo 118/2011 sono destinate alla copertura delle perdite degli enti del Servizio sanitario regionale fino all'importo massimo di 7.500.000 euro.
3. Le risorse di cui al comma 1, iscritte come economie di spesa relative alle attività finalizzate/delegate dalla Regione degli anni 2016 e precedenti nei bilanci di esercizio 2016 degli enti del Servizio sanitario regionale, sono destinate alla copertura delle perdite degli enti del Servizio sanitario regionale fino all'importo massimo di 2.200.000 euro e al finanziamento delle esigenze degli enti del Servizio sanitario regionale relative all'anno 2017 per la parte corrente fino all'importo massimo di 1.300.000 euro.
4. In relazione al disposto di cui al comma 2, relativamente alle esigenze di parte capitale di copertura delle perdite nei bilanci degli enti del Servizio sanitario regionale, è destinata la spesa di 7.500.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 4 (Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 69.
5. In relazione al disposto di cui al comma 3, relativamente alle esigenze di parte capitale relative all'anno 2017, è destinata la spesa di 2.200.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 4 (Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 69.
6. In relazione al disposto di cui al comma 3, relativamente alle esigenze di parte corrente è destinata la spesa di 1.300.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 69.
7. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 1, previste in 11 milioni di euro, affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A2 di cui all'articolo 1, comma 3.
8. All' articolo 37 della legge regionale 26/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo la parola << contributi >> sono inserite le seguenti: << e i trasferimenti >>;

b)
al comma 2 dopo la parola << contributi >> sono inserite le seguenti: << e i trasferimenti >>;

c)
al comma 4 dopo la parola << finanziamenti >> sono inserite le seguenti: << , contributi e trasferimenti, >>;

d)
al comma 5 dopo la parola << concessione >> sono inserite le seguenti: << dei contributi e trasferimenti in conto capitale >>;

e)
al comma 7 dopo le parole << comma 5 >> sono inserite le seguenti: << relativi ai contributi di cui al comma 4 >>;

f)
al comma 8 le parole << I finanziamenti di cui ai precedenti commi >> sono sostituite dalle seguenti: << I contributi di cui al comma 4 >>;

g)   ( ABROGATA )
9.  
( ABROGATO )
(6)
10. In relazione al disposto di cui al comma 9, è destinata la spesa complessiva di 450.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per l'anno 2017 e 300.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 69.
11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario per l'anno 2017 all'Associazione "La compagnia dei genitori scatenati" di Udine, che si occupa di ragazzi affetti dalla sindrome di Down e che ha fra i propri scopi statutari quello di offrire loro la possibilità di essere impegnati in varie attività formative.
12. Per l'ottenimento dei contributi, l'associazione di cui al comma 11 presenta domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, corredata di una relazione illustrativa dell'attività e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione il contributo è erogato in via anticipata e sono fissate le modalità di rendicontazione.
13. Per le finalità di cui al comma 11 è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 69.
14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Hattiva Lab - Cooperativa sociale ONLUS di Udine un contributo straordinario di 60.000 euro a sostegno dell'attività istituzionale e del progetto sperimentale di doposcuola specialistico per minori con disturbi dell'apprendimento, in relazione alle spese sostenute con riferimento all'anno scolastico 2015-2016.
15. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 14 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
16. Per le finalità di cui al comma 14 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 69.
17.  
( ABROGATO )
18.  
( ABROGATO )
19. Per le finalità di cui al comma 18 è destinata la spesa di 1.312.500 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 69.
20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente Nazionale per la Protezione e l'Assistenza dei Sordi - ONLUS, Sezione Provinciale di Udine un contributo straordinario di 25.000 euro a sostegno dell'attività istituzionale dell'anno 2017.
21. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 20 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo è erogato in via anticipata e in un'unica soluzione e può cumularsi con altri analoghi nei limiti della spesa effettivamente documentata.
22. Per le finalità di cui al comma 20 è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 69.
23. Le strutture di cui all' articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 18 (Interventi a sostegno di istituzioni operanti a favore dei disabili visivi), non sono soggette alle disposizioni di cui al regolamento recante la definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e per l'esercizio di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani, adottato ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009).
24.  
( ABROGATO )
25.  
( ABROGATO )
26. Per le finalità di cui al comma 24 è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 69.
27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione LaLuna ONLUS impresa sociale con sede a San Giovanni di Casarsa (PN) un contributo straordinario di 350.000 euro a sostegno della realizzazione di un progetto sulla vita indipendente anche ai fini dell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità.
28. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 27 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo è erogato in via anticipata e in un'unica soluzione nei limiti della spesa effettivamente documentata.
29. Per le finalità di cui al comma 27 è destinata, in via straordinaria per l'anno 2017, la spesa di 350.000 euro a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 69.
30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio Isontino Servizi Integrati (CISI) di Gradisca d'Isonzo un contributo straordinario per le spese connesse all'organizzazione e alla gestione della "Rassegna internazionale di teatro sociale Altre Espressività", comprese le attività di accompagnamento e gestione dei gruppi teatrali e l'informazione e la diffusione dell'evento.
31. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 30 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.
32. Per le finalità di cui al comma 30 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 69.
33. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio Isontino Servizi Integrati (CISI) con sede a Gradisca d'Isonzo un contributo di 200.000 euro a sostegno di interventi relativi alla normativa per la sicurezza degli edifici destinati ai disabili.
34. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 33 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo è erogato in via anticipata e in un'unica soluzione nei limiti della spesa effettivamente documentata.
35. Per le finalità di cui al comma 33 è destinata, in via straordinaria per l'anno 2017, la spesa di 200.000 euro, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 69.
36.
Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito), è inserito il seguente:
<<3.1 Gli importi di cui al comma 3, lettere a) e b), sono elevati a 900 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU).>>.

37.
Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 15/2015 è sostituito dal seguente:
<<3. L'intervento è concesso per un periodo di dodici mesi e al termine, previa interruzione per un periodo di due mesi, può essere rinnovato per ulteriori dodici mesi a seguito di presentazione di nuova domanda e a condizione che il patto di inclusione venga ridefinito entro quattro mesi dalla data di presentazione della domanda. Il rinnovo decorre dal bimestre relativo alla data di stipula del patto ridefinito.>>.

38. All' articolo 8 della legge regionale 15/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo la lettera d) del comma 1 è aggiunta la seguente:
<<d bis) variazione nella composizione del nucleo familiare per cause diverse da nascita o morte di un componente.>>;

b)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. Nei casi di cui alla lettera d bis) del comma 1, la decadenza opera dal bimestre successivo alla variazione e i componenti del nucleo beneficiario originario possono ripresentare nuova domanda limitatamente ai bimestri residui risultanti dalla prima concessione, fatta salva la possibilità di rinnovo ai sensi dell'articolo 4, comma 3.>>.

39. Nelle more del perfezionamento degli atti che determinano le procedure di istruttoria delle domande e di erogazione della Misura attiva di sostegno al reddito (MIA) di cui all' articolo 2 della legge regionale 15/2015 , in conformità con quanto previsto dal decreto interministeriale 26 maggio 2016 (Avvio del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) su tutto il territorio nazionale), mediante interscambio di flussi informativi con il soggetto attuatore del SIA, gli importi delle erogazioni bimestrali di MIA effettuate in applicazione del regime transitorio di cui all'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Regione 27 settembre 2016, n. 180/Pres. (Regolamento di modifica al Regolamento per l'attuazione della Misura attiva di sostegno al reddito emanato con Decreto del Presidente della Regione 15 ottobre 2015, n. 216 ), qualora erogati in difetto o in eccesso per indisponibilità di informazioni puntuali relative agli importi da detrarre ai sensi dell'articolo 6 bis del decreto del Presidente della Regione 15 ottobre 2015, n. 216 e agli importi spettanti a titolo di SIA, sono compensati con le erogazioni dovute per i bimestri successivi.
40. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nella sua qualità di soggetto attuatore del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA), un importo massimo di 23.000 euro a sostegno delle attività necessarie per l'integrazione della Misura attiva di sostegno al reddito (MIA) di cui all' articolo 2 della legge regionale 15/2015 con il SIA.
41. L'importo di cui al comma 40 è concesso dalla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali a seguito della stipula di un apposito accordo.
42. Per le finalità di cui al comma 40 è destinata la spesa di 23.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 69.
43.
L' articolo 20 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è sostituito dal seguente:
<<Art. 20
 (Funzioni dell'Assemblea dell'Unione territoriale intercomunale in materia sociale, sociosanitaria e sanitaria)
1. L'Assemblea dell'Unione territoriale intercomunale ha funzioni di indirizzo e regolazione in materia di sistema integrato locale e svolge in particolare le seguenti attività:
a) attiva, tramite il Presidente, il processo preordinato alla definizione del Piano di zona di cui all'articolo 24 e alla stipulazione del relativo accordo di programma;
b) elabora le linee di programmazione e progettazione del sistema locale integrato degli interventi e servizi sociali, nonché dei programmi e delle attività del Servizio sociale dei Comuni;
c) esprime indirizzi in merito alla composizione e funzione della dotazione organica del Servizio sociale dei Comuni;
d) partecipa al processo di programmazione territoriale, tramite intesa sul Programma delle attività territoriali (PAT), rispetto al quale concorre inoltre alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di salute;
e) esprime parere sulla nomina del Direttore di distretto e sulla sua conferma qualora l'Azienda per l'assistenza sanitaria gestisca in delega servizi socioassistenziali;
f) esprime parere in sede di verifica degli obiettivi assegnati al Direttore del distretto, nel caso previsto alla lettera e).
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, all'Assemblea dell'Unione partecipano i Sindaci dei Comuni che hanno sottoscritto la convenzione di cui all' articolo 61 bis della legge regionale 26/2014 , con diritto di voto espresso secondo il sistema previsto dallo Statuto dell'Unione se non diversamente stabilito nella convenzione.
3. Per le attività previste dal comma 1, lettere d), e) ed f), l'Assemblea dell'Unione si riunisce con le articolazioni di cui all' articolo 19, comma 15 bis, della legge regionale 17/2014 e a essa partecipano con diritto di voto tutti i Sindaci del territorio del distretto di riferimento.
4. Alle riunioni dell'Assemblea dell'Unione concernenti l'attività del Servizio sociale dei Comuni partecipano, senza diritto di voto, il Direttore generale dell'Azienda per l'assistenza sanitaria o un suo delegato, il Direttore dei servizi sociosanitari dell'Azienda medesima, il Responsabile del Servizio sociale dei Comuni e il Direttore di distretto. Possono essere invitati alle riunioni i rappresentanti dei soggetti di cui all' articolo 1, comma 4, della legge 328/2000 , nonché i rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche dell'ambito distrettuale.
5. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, l'Assemblea dell'Unione si avvale del supporto di una apposita Commissione. I Sindaci possono delegare alla partecipazione, anche in via permanente, gli Assessori competenti in materia di politiche sociali. La costituzione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione sono disciplinati con il regolamento di cui all'articolo 18.>>.

44.  
( ABROGATO )
(8)
45.  
( ABROGATO )
(9)
46. All' articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Ai fini del processo di nuova classificazione, le autorizzazioni delle strutture di cui al comma 1 sono rilasciate secondo il procedimento di cui all' articolo 48 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria).>>;

b)
il comma 3 è abrogato.

47.  
( ABROGATO )
48.  
( ABROGATO )
49.  
( ABROGATO )
50.
Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 26 marzo 2009, n. 7 (Disposizioni in materia di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario regionale), prima delle parole << il 25 per cento >> è inserita la seguente: << almeno >>.

51.
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), dopo la parola << spettacoli >> sono aggiunte le seguenti: << , salvo quanto previsto con riguardo alle specie indicate dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874 , e del regolamento (CEE) n. 3626/82 , e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica) >>.

52.
Al comma 1 bis dell'articolo 3 della legge regionale 20/2012 le parole << La detenzione di animali >> sono sostituite dalle seguenti: << La richiesta di concessione di suolo pubblico >> e dopo la parola << CITES >> sono aggiunte le seguenti: << e in base a quanto previsto dalla legge 150/1992 >>.

53.
Al comma 6 dell'articolo 7 della legge regionale 20/2012 le parole << , con spese a carico dell'intestatario dell'animale, se rintracciabile >> sono soppresse e dopo la parola << convenzionate >> è aggiunto il seguente periodo: << . Le spese sanitarie, ivi comprese quelle determinate da situazioni di emergenza medico-veterinaria, o di non autosufficienza, nonché da situazioni di comprovato pericolo per l'incolumità pubblica, connesse al ricovero e alla custodia degli animali d'affezione prima del trasferimento alle strutture di ricovero e custodia permanenti, sono a carico dell'Azienda sanitaria territorialmente competente o dell'intestatario dell'animale, se rintracciabile >>.

54. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ENPA ONLUS con sede a Trieste un contributo di 80.000 euro per la realizzazione della recinzione di una struttura di ricovero per animali.
55. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 54 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, corredata di un progetto di massima e di una relazione tecnico descrittiva dell'opera e degli acquisti da realizzare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione del contributo.
56. In relazione al disposto di cui al comma 54 è destinata, in via straordinaria per l'anno 2017, la spesa di 80.000 euro a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 69.
57. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" un contributo in conto capitale finalizzato alla progettazione delle opere di viabilità urbana comunale attorno al comprensorio ospedaliero di Pordenone finalizzate all'adeguamento del sistema viario contestuale alla realizzazione del nuovo ospedale.
58. Ai fini della concessione del contributo di cui al comma 57 l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" presenta domanda, corredata della documentazione progettuale approvata anche dal Comune di Pordenone, alla Direzione competente in materia di salute entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono ammissibili a finanziamento anche le spese già sostenute nel corso del 2017. Il contributo può essere erogato in un'unica soluzione in via anticipata a richiesta del beneficiario. Le modalità di rendicontazione sono stabilite nel decreto di concessione.
59. Per le finalità di cui al comma 57 è destinata la spesa di 115.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 69.
60. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la fase di avvio delle attività ricadenti all'interno della sperimentazione regionale in materia di abitare possibile, autorizzate dalla Regione, e in materia di domiciliarità innovativa, attuate in base ai regolamenti emanati in materia dalla Regione, mediante la concessione di contributi straordinari ai soggetti attuatori delle sperimentazioni.
61. Con regolamento regionale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 60, le modalità per il loro utilizzo e sono disciplinate le azioni di monitoraggio e di valutazione delle sperimentazioni.
62. Il contributo di cui al comma 60 è articolato in misura decrescente nell'arco di tre anni, con un decremento annuale del cinquanta per cento rispetto all'importo erogato nell'annualità precedente.
63. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di integrazione sociosanitaria nelle modalità definite dal regolamento di cui al comma 61.
64. Nel caso in cui i soggetti attuatori delle sperimentazioni siano i Comuni, condizione per la concessione del contributo di cui al comma 60 è l'osservanza di quanto disposto dall' articolo 17 della legge regionale 6/2006 . In ogni caso, è data priorità agli interventi individuati all'interno dei Piani di zona di cui all' articolo 24 della legge regionale 6/2006 .
65. Per le finalità di cui al comma 60 è destinata la spesa complessiva di 450.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 69.
66. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 30.000 euro alla Società di Mutuo Soccorso ed Istruzione di Cividale del Friuli per il perseguimento dei fini istituzionali.
67. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 66 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, corredata di un preventivo di massima delle spese e di una relazione illustrativa delle attività, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo è erogato in via anticipata in un'unica soluzione. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
68. Per le finalità di cui al comma 66 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione ed associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 69.
69. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella I.
Note:
1Parole sostituite al comma 11 da art. 9, comma 3, lettera a), L. R. 37/2017
2Parole sostituite al comma 12 da art. 9, comma 3, lettera b), L. R. 37/2017
3Parole soppresse al comma 60 da art. 8, comma 2, L. R. 44/2017
4Parole soppresse al comma 18 da art. 9, comma 30, L. R. 45/2017
5Parole aggiunte al comma 24 da art. 11, comma 11, L. R. 12/2018
6Comma 9 abrogato da art. 9, comma 21, L. R. 25/2018
7Parole sostituite al comma 30 da art. 8, comma 14, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
8Comma 44 abrogato da art. 24, comma 1, lettera j), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
9Comma 45 abrogato da art. 24, comma 1, lettera j), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
10Comma 47 abrogato da art. 71, comma 2, L. R. 22/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 50, L.R. 17/2014, a decorrere dall'1/1/2020.
11Comma 48 abrogato da art. 71, comma 2, L. R. 22/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 19, L.R. 17/2014, a decorrere dall'1/1/2020.
12Comma 18 abrogato da art. 8, comma 11, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
13Comma 17 abrogato da art. 8, comma 13, L. R. 24/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 88, L.R. 5/1994, con effetto dall'1/1/2020.
14Comma 24 abrogato da art. 106, comma 4, L. R. 13/2020
15Comma 25 abrogato da art. 106, comma 4, L. R. 13/2020
16Comma 49 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2023, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.
17Lettera g) del comma 8 abrogata da art. 8, comma 4, lettera a), L. R. 16/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 37, c. 10 bis, L.R. 26/2015, con effetto dall'1/1/2024.