LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 agosto 2017, n. 31

Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 .

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 10
 (Sistema delle autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica)
1. All' articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 11, dopo le parole << come sostituito dall' articolo 28 della legge regionale 20/2016 >>, sono aggiunte le seguenti: << , nonché tenuto conto del maggior valore risultante, per ciascun Comune, tra il riparto, in base al criterio storico, del valore delle funzioni comunali quantificate ai sensi dell' articolo 38 della legge regionale 10/2016 e il valore stimato o comunicato dalle Unioni territoriali intercomunali delle funzioni comunali dalle stesse attivate negli anni 2016 e 2017 >>;

b)
alle lettere a) e b) del comma 33 le parole << per 2.500.000 euro >> e << per 500.000 euro >> sono sostituite dalle seguenti: << una quota >>;

c)
al comma 38 le parole << dello stanziamento >> sono soppresse.

2. Al fine di assicurare l'ottimizzazione delle risorse nonché la copertura delle spese di funzionamento sostenute dalla Regione o dagli enti locali in relazione alle funzioni trasferite dalle Province, con atti amministrativi di variazione del bilancio finanziario gestionale, sono disposte le necessarie variazioni a valere sul fondo di cui all' articolo 7, comma 29, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016).
3. In relazione all'esercizio delle funzioni in materia di edilizia scolastica da parte delle Unioni territoriali intercomunali, è prevista un'assegnazione straordinaria integrativa per l'anno 2017 di 3.322.000 euro così ripartiti:
a) Unione territoriale intercomunale Friuli Centrale 2.300.000 euro;
b) Unione territoriale intercomunale Collio-Alto Isonzo 800.000 euro;
c) Unione territoriale intercomunale Noncello 222.000 euro.
4. Per le finalità previste dal comma 3 è destinata la spesa di 3.322.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 59.
5.
All' articolo 8 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 9 (Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture), sono apportate le seguenti modifiche:

a)
al comma 2 dopo le parole << sono assegnate d'ufficio >> sono inserite le seguenti: << , senza vincolo di destinazione, >>;

b)   ( ABROGATA )
c)   ( ABROGATA )
6. All' articolo 17 della legge regionale 9/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla rubrica le parole << di staff >> sono soppresse;

b)
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
<<5 bis. La Regione trasferisce, inoltre, nell'ambito delle disponibilità di cui al presente articolo, risorse finanziarie e spazi assunzionali al fine di consentire la copertura, mediante assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di dieci unità di personale con i criteri di cui al comma 3, in relazione all'esercizio delle funzioni in materia di edilizia scolastica, a decorrere dall'1 settembre 2017, così ripartite:
a) Unione territoriale intercomunale Collio-Alto Isonzo 2 unità;
b) Unione territoriale intercomunale Friuli Centrale 4 unità;
c) Unione territoriale intercomunale Giuliana 2 unità;
d) Unione territoriale intercomunale Noncello 2 unità.
5 ter. Nelle more dell'attuazione delle procedure di assunzione di cui al comma 5 bis e per il tempo strettamente necessario al loro espletamento, le Unioni, al fine di assicurare la funzionalità dei servizi, possono ricorrere a forme di lavoro flessibile, utilizzando le risorse e gli spazi assunzionali trasferiti.
5 quater. Le risorse e le disponibilità residue in seguito all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 5 bis e 5 ter, possono essere trasferite alle Unioni subentrate nelle funzioni delle Comunità montane, ai sensi del titolo V, capo I, della legge regionale 26/2014 , in conformità ai criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.>>.

7. Agli oneri derivanti dall' articolo 17 della legge regionale 9/2017 , come modificato e integrato dal comma 6, si provvede a valere sullo stanziamento previsto con riferimento all' articolo 17, comma 6, della legge regionale 9/2017 , con riferimento alla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
9. In riferimento all'erogazione delle risorse relative al trasferimento del fondo di cui all' articolo 10, comma 18, della legge regionale 25/2016 , non si applicano le modalità di cui all' articolo 17, comma 1, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali).
10. All' articolo 20 della legge regionale 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 2 è abrogato;

b)
la lettera a) del comma 10 è sostituita dalla seguente:
<<a) non possono procedere ad assunzioni di personale, a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, a eccezione dei casi di passaggio di funzioni e competenze agli enti locali il cui onere sia coperto da trasferimenti compensativi per mancata assegnazione di unità di personale; restano escluse eventuali procedure di mobilità reciproca e quelle che garantiscono all'interno del comparto degli enti locali del Friuli Venezia Giulia invarianza o riduzione della spesa complessiva, nonché le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette per le sole quote obbligatorie;>>;

c)
dopo il comma 11 bis è inserito il seguente:
<<11 ter. Agli enti locali per i quali il mancato conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 19, comma 1, sia accertato dagli uffici regionali competenti in materia di finanza locale successivamente all'anno seguente a quello cui le violazioni si riferiscono, le sanzioni di cui ai commi 9 bis e 10 del presente articolo sono applicate nell'anno successivo a quello in cui i predetti uffici regionali vengono a conoscenza del mancato raggiungimento degli obiettivi.>>;

d)
nell'ultimo periodo del comma 15 la parola << disposizioni >> è sostituita dalla seguente: << sanzioni >>.

11. All' articolo 25 della legge regionale 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 dopo la parola << abitanti >> sono inserite le seguenti: << e nelle Unioni territoriali intercomunali con popolazione fino a 60.000 abitanti >>;

b)
al comma 3 dopo la parola << intercomunali >> sono inserite le seguenti: << con popolazione superiore a 60.000 abitanti >>;

c)
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
<<4 bis. Nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economico-finanziaria uno dei componenti svolge le funzioni di presidente del collegio.
4 ter. E' nominato presidente del collegio il soggetto che ha svolto il maggior numero di incarichi di revisore, ciascuno della durata di tre anni, presso enti locali di maggiori dimensioni nei dieci anni precedenti all'anno di nomina. A parità di numero di incarichi svolti e di dimensione demografica degli enti locali si tiene conto del maggior numero di crediti formativi conseguiti nel triennio precedente all'anno di nomina.>>;

d)
il comma 5 è abrogato.

12. Le Unioni territoriali intercomunali che hanno nominato l'organo collegiale di revisione economico-finanziaria prima dell'entrata in vigore della presente legge, continuano ad avvalersi di tale organo fino alla sua scadenza triennale.
13.
Dopo il comma 9 dell'articolo 27 della legge regionale 18/2015 sono aggiunti i seguenti:
<<9 bis. Il venir meno del requisito dell'iscrizione nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nonché il verificarsi delle condizioni di cui all' articolo 248 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), comportano la cancellazione dall'elenco regionale e determinano la decadenza dagli eventuali incarichi in corso.
9 ter. L'ufficio regionale, sulla base della comunicazione da parte degli Uffici ministeriali competenti e degli Ordini della cancellazione del soggetto dal registro dei revisori legali o dall'Ordine, nonché della comunicazione del verificarsi delle condizioni di cui all' articolo 248 del decreto legislativo 267/2000 , ne prende atto e dichiara la decadenza del revisore dallo svolgimento delle funzioni, con effetto immediato, dandone comunicazione anche all'ente locale presso il quale il medesimo svolge l'incarico.>>.

14. Al comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole << sono stabiliti i limiti minimi e massimi del compenso base >> sono sostituite dalle seguenti: << è stabilito il compenso annuo >>;

b)
la lettera e) è abrogata.

15. Per il solo anno 2017 non trova applicazione quanto previsto dall' articolo 20, comma 9, secondo periodo, della legge regionale 18/2015 , qualora le informazioni relative ai dati di consuntivo siano pervenute agli uffici regionali oltre il termine previsto dal primo periodo del medesimo comma 9.
16. Per il solo anno 2017 non trova applicazione quanto previsto dall' articolo 20, comma 15, secondo periodo, della legge regionale 18/2015 , qualora i dati utili ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo previsto all' articolo 19, comma 1, lettera a), della medesima legge regionale 18/2015 siano pervenuti agli uffici regionali competenti in materia di finanza locale in tempo utile per la comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del medesimo articolo 20, comma 15, primo periodo.
17. Per l'anno 2017 gli enti locali comunicano la scadenza dell'incarico dei propri revisori almeno quarantacinque giorni prima della scadenza stessa, mediante pubblicazione nell'Albo on line del proprio sito istituzionale, nonché alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali.
18.
Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), dopo le parole << si conclude >> è inserita la parola << entro >>.

19.
Al comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 20/2016 le parole << lettere d) e f) >> sono sostituite dalle seguenti: << lettera d) >>.

20. All' articolo 8 della legge regionale 20/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) del comma 1 le parole << 31 ottobre 2017 >> sono sostituite dalle seguenti: << 30 settembre 2017 >>;

b)
il comma 2 è abrogato;

c)
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
<<3 bis. I beni mobili che nel piano di liquidazione sono destinati alla Regione e agli altri enti subentranti sono consegnati attraverso la trasmissione degli elenchi redatti dagli uffici del Commissario liquidatore, anche in data precedente alla definitiva liquidazione delle Province.
3 ter. La verifica della corrispondenza tra gli elenchi di cui al comma 3 bis e lo stato di fatto per la successiva iscrizione nelle pertinenti scritture inventariali, viene effettuata per i beni destinati alla Regione dal Consegnatario dei beni mobili regionali, per gli altri enti subentranti dagli uffici competenti dei medesimi, entro ventiquattro mesi dal termine di cui al comma 6.
3 quater. Dei beni non rinvenuti viene dato atto in appositi verbali sottoscritti dai responsabili degli uffici competenti dei soggetti subentranti, allegati alla documentazione inerente la liquidazione.
3 quinquies. Il Commissario trasmette in via telematica agli enti individuati quali assegnatari dei beni immobili nei piani di liquidazione predisposti ai sensi del comma 1, le delibere di approvazione dei piani di liquidazione. Gli enti assegnatari provvedono all'intavolazione, alla trascrizione immobiliare e alla voltura catastale di diritti reali sui beni immobili trasferiti.
3 sexies. Trascorso un anno dal termine di cui al comma 5, qualora gli enti assegnatari non abbiano provveduto all'intavolazione, alla trascrizione immobiliare e alla voltura catastale di diritti reali sui beni immobili trasferiti, la Regione procede ai relativi aggiornamenti nei registri immobiliari e alle volture catastali.
3 septies. La Regione trasmette in via telematica al Commissario le delibere di cui al comma 4 entro sette giorni dalla loro approvazione, ai fini degli adempimenti di cui al comma 3 bis.>>;

d)
al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << , data da cui ha effetto la soppressione delle Province >>.

21.
Dopo l' articolo 9 bis della legge regionale 20/2016 sono inseriti i seguenti:
<<Art. 9 ter
 (Disposizioni speciali per la consegna di beni mobili provinciali)
1. Il Commissario liquidatore, a decorrere dall'1 settembre 2017, consegna attraverso la trasmissione degli elenchi aggiornati dai propri uffici, i beni mobili già trasferiti con i piani di subentro e non ancora verificati e presi in carico ovvero per i quali non siano ancora stati sottoscritti i verbali di consegna, alla Regione e agli altri enti subentranti.
2. La verifica della corrispondenza tra gli elenchi di cui al comma 1 e lo stato di fatto per la successiva iscrizione nelle pertinenti scritture inventariali, viene effettuata per i beni destinati alla Regione dal Consegnatario dei beni mobili regionali e per gli altri enti subentranti dagli uffici competenti dei medesimi, entro ventiquattro mesi dal termine di cui all'articolo 8, comma 6. Dei beni non rinvenuti viene dato atto in appositi verbali.
Art. 9 quater
 (Ufficio stralcio per la conclusione delle operazioni di liquidazione delle Province)
1. In relazione alla soppressione delle Province, a decorrere dal mese di settembre 2017 è costituito l'Ufficio stralcio per la gestione degli archivi, dei rapporti giuridici e dei procedimenti facenti capo alle soppresse Province non trasferiti ai sensi dell'articolo 8, comma 5. L'Ufficio stralcio opera attribuendo i rapporti giuridici e i procedimenti alle strutture regionali o agli enti competenti per materia, ovvero curando direttamente le procedure per i rapporti giuridici che attengono alla sfera giuridica dell'ente Provincia nel suo complesso.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per la gestione degli archivi, dei rapporti giuridici e dei procedimenti relativi alle Province di cui all'articolo 2, comma 3, non trasferiti ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e).>>.

22.
Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 20/2016 sono inserite le seguenti:
<<e bis) le modalità di trasferimento di cui all'articolo 11 bis, commi 2 e 3, operano trascorsi nove mesi dalla decorrenza dell'incarico;
e ter) i trasferimenti di cui all'articolo 11 bis, comma 2, operano trascorsi undici mesi dalla decorrenza dell'incarico;>>.

23.
Dopo l' articolo 11 della legge regionale 20/2016 è inserito il seguente capo:
<<CAPO V BIS
 ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMMOBILI
Art. 11 bis
 (Ulteriori disposizioni in materia di immobili)
1. In deroga all' articolo 35 della legge regionale 26/2014 , i beni immobili strumentali all'esercizio delle funzioni provinciali trasferite, per i quali alla data del 31 agosto 2017 non si è proceduto alla sottoscrizione dei verbali di consegna, sono trasferiti con le modalità previste ai commi 2 e 3.
2. Gli immobili assegnati nei piani di subentro alla Regione sono trasferiti in proprietà a prescindere dal verbale di consegna, con effetto dall'1 settembre 2017.
3. Per gli immobili assegnati nei piani di subentro a enti diversi dalla Regione, il Commissario redige i relativi verbali, li trasmette in via telematica all'ente subentrante e provvede all'intavolazione, alla trascrizione immobiliare e alla voltura catastale dei diritti reali sui beni immobili trasferiti. Il trasferimento della proprietà ha effetto dalla data di trasmissione del verbale di consegna all'ente subentrante.
4. La Regione cura gli adempimenti di cui al comma 3 non conclusi alla data dell'approvazione del bilancio finale di liquidazione di cui all'articolo 8, comma 6, redige e trasmette i relativi verbali e provvede all'intavolazione, alla trascrizione immobiliare e alla voltura catastale dei diritti reali sui beni immobili trasferiti.>>.

24. All' articolo 42 della legge regionale 20/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << , entro il 30 giugno 2017, >> sono soppresse;

b)
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
<<4 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in relazione al trasferimento delle funzioni delle Province di cui all'articolo 2, comma 3, secondo le decorrenze e i termini di cui all'articolo 10. Il Commissario adotta gli eventuali atti, di competenza degli organi di governo, necessari per concludere i procedimenti connessi alle funzioni trasferite in corso al termine indicato dall'articolo 10, comma 1.>>.

25. Al comma 1 dell'articolo 43 della legge regionale 20/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il primo periodo, è inserito il seguente: << Successivamente al termine previsto al primo periodo, le Province sono autorizzate a provvedere ai pagamenti e agli adempimenti urgenti in presenza di documentata impossibilità, da parte dell'ente subentrante, di provvedervi direttamente. >>;

b)
le parole << il rimborso dei medesimi oneri >> sono sostituite dalle seguenti: << il rimborso degli oneri di cui ai primi due periodi >>.

26.
Dopo il comma 1 dell'articolo 45 della legge regionale 20/2016 è inserito il seguente:
<<1 bis. In tutti i casi in cui disposizioni di legge prevedano la competenza dei consigli provinciali a designare i componenti di organi collegiali, la stessa è attribuita al Consiglio regionale.>>.

27.  
( ABROGATO )
28.
In considerazione dell'avviato procedimento di soppressione delle Province, disciplinato dalla legge regionale 20/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2018 i sovracanoni rivieraschi di cui all' articolo 53 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), sono interamente attribuiti ai Comuni rivieraschi.

29.
Per effetto della legge regionale 20/2016 , in attuazione dell' articolo 12 della legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1 (Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 , in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare), non trova applicazione quanto previsto dall' articolo 233 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), per le Province commissariate del Friuli Venezia Giulia.

(9)
30.
Al comma 23 dell'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018), le parole << 30 giugno 2017 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 dicembre 2017 >>.

31.
Al comma 32 bis dell'articolo 7 della legge regionale 34/2015 , dopo le parole << e dell' articolo 45 della legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 (Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda), >>, sono inserite le seguenti: << nonché ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), >>.

32. Per l'anno 2017 sono riconosciute alle Province, in relazione agli oneri sostenuti o da sostenersi sino al termine di cui all' articolo 8, comma 5, della legge regionale 20/2016 per attività e funzioni divenute di competenza regionale ai sensi della legge regionale 26/2014 e della legge regionale 20/2016 , risorse sino a un massimo di complessivi 1.728.720 euro, assegnando un fondo straordinario così ripartito:
a) Provincia di Gorizia 332.608,17 euro;
b) Provincia di Pordenone 570.000 euro;
c) Provincia di Trieste 176.111,83 euro;
d) Provincia di Udine 650.000 euro.
33. Le risorse di cui al comma 32 sono concesse sulla base di apposita richiesta trasmessa da ciascuna Provincia alla Regione, nel limite massimo specificato, per ciascuna Provincia, nelle lettere da a) a d) del comma stesso.
34. Per le finalità previste dal comma 32 è destinata la spesa di 1.728.720 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 59.
35. Gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere e comunque denominati, concessi dalla Regione alle Province e connessi a funzioni e attività trasferite alla Regione stessa ai sensi dell' articolo 32 della legge regionale 26/2014 , dell' articolo 45 della legge regionale 3/2016 , dell' articolo 3 della legge regionale 20/2016 e in esito alla gestione liquidatoria di cui all' articolo 8 della predetta legge regionale 20/2016 , non danno luogo a rendicontazione, fatto salvo il caso in cui tale rendicontazione sia necessaria ad assolvere a eventuali obblighi assunti dalla Regione nei confronti di soggetti terzi.
36. I servizi regionali cui compete la gestione del rapporto contributivo provvedono alla ricognizione dei contributi di cui al comma 35, indicando per ciascun contributo se sussista o meno la necessità del mantenimento dell'obbligo di rendicontazione, e ne trasmettono l'elenco al Ragioniere generale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
37. Per le finalità previste dal comma 35, con riferimento alle risorse pluriennali concesse dalle Province ai sensi dell' articolo 27 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali), e dell' articolo 1, comma 28, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), i Comuni sono beneficiari a titolo definitivo dei contributi concessi nella misura già quantificata dalle Province e utilizzano eventuali economie di spesa per interventi riferiti alle medesime finalità, ai sensi del combinato disposto dell'allegato B, numero 5, lettera a), e dell'allegato C, numero 5, lettera a), dell'articolo 32 della legge regionale 26/2014 .
38.
Al comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura), dopo le parole << suo funzionamento >> sono aggiunte le seguenti: << , nell'ambito di una programmazione finanziaria e organizzativa preventivamente concordata tra le parti con cadenza almeno annuale >>.

39. In relazione alle previsioni dell' articolo 13, comma 17, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , nelle more dell'intesa tra lo Stato e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in merito agli effetti finanziari della sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 20 luglio 2016, la Regione assicura:
a) a valere, nell'ordine, sulle quote di cui alle lettere b), a) e c) del fondo ordinario transitorio comunale per l'anno 2017, il recupero a favore del bilancio statale della quota definitiva di cui all' articolo 7, comma 71, lettera b), della legge regionale 34/2015 , dovuta dai Comuni ricadenti nel proprio territorio e a favore del bilancio regionale, per la parte di spettanza per l'anno 2016;
b) a valere, nell'ordine, sulle quote di cui alle lettere b), a) e c) del fondo ordinario transitorio comunale per l'anno 2017, il recupero a favore del bilancio statale del maggior gettito IMU dovuto dai Comuni ricadenti nel proprio territorio e a favore del bilancio regionale, per la parte di spettanza per l'anno 2017;
c) ai Comuni ricadenti nel proprio territorio il recupero del minor gettito IMU per l'anno 2016 e per l'anno 2017.
c bis) ai Comuni ricadenti nel proprio territorio la somma trattenuta ai sensi dell' articolo 7, comma 71, lettera a), della legge regionale 34/2015 , in misura eccedente rispetto a quanto dovuto a titolo definitivo in relazione alla quota a favore del bilancio statale.
40. In relazione a quanto disposto dal comma 39, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dei dati relativi al 2016 inviati, anche informalmente, dal competente Ministero, sono individuate le quote di maggior e minor gettito IMU 2016 e 2017 da assicurare al bilancio statale, regionale e comunale.
41. In caso di incapienza delle quote del fondo ordinario transitorio comunale per l'anno 2017, il recupero di quanto dovuto a favore del bilancio statale e regionale, ai sensi del comma 39, lettere a) e b), per la parte residua, avviene mediante versamento diretto dei Comuni alla Regione entro il 10 dicembre 2017.
42. Per le finalità previste dal comma 39, lettera c) e lettera c bis), è destinata la spesa complessiva di 6 milioni di euro per l'anno 2017, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali e locali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 59.
43. Le entrate derivanti dal disposto di cui al 41, previste in 6 milioni di euro per l'anno 2017, sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie), Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019.
44. Le disposizioni di cui all' articolo 17, comma 1, della legge regionale 18/2015 sono applicate, per l'anno 2017, tenendo conto per ciascun Comune delle quote da recuperare a favore del bilancio statale e regionale ai sensi del comma 39.
45.
I commi da 57 a 60 dell' articolo 10 della legge regionale 25/2016 sono abrogati.

46. Al fine di garantire il buon andamento e la gestione operativa dei servizi finanziari dei Comuni, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani - ANCI FVG un contributo finalizzato all'implementazione del Centro di competenza contabilità, armonizzazione e finanza locale per colmare i deficit organizzativi presenti nelle amministrazioni comunali sino a 7.500 abitanti, nelle more della celebrazione dei concorsi pubblici, e a fronte dell'impegno dei Comuni medesimi a intraprendere il percorso di riorganizzazione dei servizi medesimi con il supporto di ANCI.
47. Per le finalità previste dal comma 46 è destinata la spesa di 450.000 euro ripartiti in 150.000 euro per l'anno 2017 e 300.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 59.
48. Per le particolari esigenze organizzative, la Regione assegna all'Unione territoriale intercomunale Collinare un contributo straordinario di 65.000 euro annui per il triennio 2017-2019. Le risorse sono concesse ed erogate d'ufficio annualmente e non comportano alcuna rendicontazione.
49. Per le finalità previste dal comma 48 è destinata la spesa complessiva di 195.000 euro, suddivisa in ragione di 65.000 auro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 59.
50.  
( ABROGATO )
(5)
51.  
( ABROGATO )
(6)
52.  
( ABROGATO )
(7)
53.  
( ABROGATO )
(8)
54. Per la finalità prevista al comma 50 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 59.
55. Nell'ambito del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2017 approvato con deliberazione della Giunta regionale 16 giugno 2017, n. 1097, possono essere finanziati gli interventi aventi a oggetto le spese per il sostegno dell'attività operativa dei volontari per la sicurezza riferiti esclusivamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Regione 12 gennaio 2010, n. 3 (Regolamento recante norme sui <<Volontari per la sicurezza>>, in attuazione dell'articolo 5, commi 4 e 5, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale)).
56.
L' articolo 78 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali), è sostituito dal seguente:
<<Art. 78
 (Disciplina delle spese di propaganda elettorale)
1. Nell'esercizio della potestà esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, comprendente la legislazione elettorale, di cui all'articolo 4, primo comma, numero 1 bis), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 , il presente articolo disciplina il regime delle spese di propaganda elettorale relativo alle elezioni comunali nella Regione Friuli Venezia Giulia.
2. Per spese di propaganda elettorale si intendono quelle sostenute:
a) per la produzione, l'acquisto o l'affitto di materiali e mezzi e per l'affitto di sedi elettorali da utilizzare nel corso della campagna elettorale;
b) per la distribuzione e la diffusione dei materiali e mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di stampa, nelle radio o televisioni private, nei cinema e nei teatri;
c) per l'organizzazione in luoghi pubblici o aperti al pubblico di manifestazioni di propaganda, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
d) per la stampa, la distribuzione e la raccolta dei moduli e per l'espletamento di ogni operazione richiesta per la presentazione delle candidature;
e) per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale;
f) per le spese di viaggio, telefoniche e postali.
3. Entro quarantacinque giorni dall'insediamento del consiglio comunale, i candidati alla carica di sindaco, i partiti, i movimenti politici e le liste civiche presentano un documento consuntivo sintetico delle spese sostenute distinte per tipologia e delle fonti di finanziamento distinte in base alla provenienza da persona fisica o da associazioni e persone giuridiche. Il documento consuntivo è pubblicato all'albo pretorio del Comune; nel medesimo albo viene altresì data notizia dell'eventuale mancata presentazione del documento.
4. Chi contravviene alla disposizione di cui al comma 3, primo periodo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 200 euro a un massimo di 2.000 euro.
5. Il Comune provvede all'accertamento, alla notificazione e all'irrogazione della sanzione amministrativa prevista al comma 4. Al Comune spettano altresì i relativi proventi.
6. L'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 4 è disciplinata dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche e integrazioni.>>.

57. Le disposizioni di cui all' articolo 78 della legge regionale 19/2013 , come sostituito dal comma 56, trovano applicazione a decorrere dalle elezioni amministrative 2017 per i Comuni sopra i 30.000 abitanti e dalle elezioni amministrative 2018 per i restanti Comuni.
58. In sede di prima applicazione dell' articolo 78 della legge regionale 19/2013 , come sostituito dal comma 56, il termine di cui al comma 3 scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge.
59. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella J.
Note:
1Parole soppresse alla lettera a) del comma 39 da art. 10, comma 10, lettera a), L. R. 37/2017
2Lettera c bis) del comma 39 aggiunta da art. 10, comma 10, lettera b), L. R. 37/2017
3Parole aggiunte al comma 42 da art. 10, comma 10, lettera c), L. R. 37/2017
4Integrata la disciplina del comma 46 da art. 9, comma 31, L. R. 44/2017
5Comma 50 abrogato da art. 10, comma 37, L. R. 20/2018
6Comma 51 abrogato da art. 10, comma 37, L. R. 20/2018
7Comma 52 abrogato da art. 10, comma 37, L. R. 20/2018
8Comma 53 abrogato da art. 10, comma 37, L. R. 20/2018
9Parole soppresse al comma 29 da art. 13, comma 9, L. R. 20/2018
10Lettera b) del comma 5 abrogata da art. 10, comma 12, L. R. 25/2018 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 8, commi 4 e 4 bis, L.R. 9/2017.
11Lettera c) del comma 5 abrogata da art. 10, comma 12, L. R. 25/2018 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 8, commi 4 e 4 bis, L.R. 9/2017.
12Comma 27 abrogato da art. 40, comma 2, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 32 e 35, L.R. 26/2014, dall'1/7/2020, data dal trasferimento delle funzioni di cui all'art. 29, c. 1, L.R. 21/2019, come disposto dall'art. 40, c. 2 della medesima L.R. 21/2019.