LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2017, n. 29

Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità.

TESTO VIGENTE dal 07/07/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/07/2017
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
420.03 - Edilizia scolastica
430.01 - Trasporti
430.02 - Viabilità
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime
440.01 - Beni ambientali
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Capo II
 Sviluppo e infrastrutture delle zone portuali
Art. 7
 (Procedure negoziali per la definizione dell'intervento di approfondimento del canale di accesso al Porto di Monfalcone)
1. La Regione, in qualità di stazione appaltante dei lavori di approfondimento del canale di accesso al Porto di Monfalcone, promuove un'intesa con il Ministero infrastrutture e trasporti e l'Azienda speciale per il Porto di Monfalcone al fine di garantire i necessari finanziamenti di derivazione statale già destinati all'opera stessa.
2. L'intesa di cui al comma 1, che definisce i rapporti intercorrenti tra i soggetti sottoscrittori e le modalità di gestione ed erogazione del finanziamento, è approvata dalla Giunta regionale.
Art. 8
1.
Dopo il comma 5 dell'articolo 21 della legge regionale 22/1987 è inserito il seguente:
<<5 bis. Nell'ambito dell'azione di promozione e sviluppo dei traffici di interesse regionale e al fine di potenziare il sistema portuale regionale, l'Amministrazione regionale prevede, a Porto Nogaro e a Monfalcone, interventi a sostegno dei servizi tecnico-nautici di cui all' articolo 14, comma 1 bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale).>>.

Art. 9

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 6, comma 4, L. R. 31/2017
2Articolo abrogato da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 9/2022
Art. 10
1.
La lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 31 maggio 2012, n. 12 (Disciplina della portualità di competenza regionale), è sostituita dalla seguente:
<<c) provvede alla realizzazione di nuove infrastrutture funzionali all'attività portuale e alla relativa manutenzione, nonché, direttamente o tramite i Consorzi per lo sviluppo economico locale, alla realizzazione, manutenzione e ampliamento delle infrastrutture ferroviarie a servizio del sistema produttivo afferente alle aree portuali di competenza regionale;>>.