LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2017, n. 29

Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità.

TESTO VIGENTE dal 07/07/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/07/2017
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
420.03 - Edilizia scolastica
430.01 - Trasporti
430.02 - Viabilità
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime
440.01 - Beni ambientali
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Capo I
 Disposizioni per la gestione manutentiva del demanio regionale navigabile
Art. 2
 (Obiettivi)
1. Al fine di garantire la sicurezza della navigazione interna e la salvaguardia dell'ambiente la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia provvede, in relazione a quanto previsto dall' articolo 21 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 (Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli - Venezia Giulia), alla gestione manutentiva del sistema idroviario appartenente al demanio regionale navigabile, marittimo, lacuale e fluviale.
Art. 3
 (Demanio navigabile)
1. Fanno parte del sistema idroviario e costituiscono beni del demanio regionale navigabile i canali e le vie di navigazione interna, localizzati per la maggior parte del loro sviluppo nella laguna di Marano e Grado, che consentono di collegare tra loro e con il mare i porti e gli approdi di competenza regionale.
2. La rete di navigazione interna regionale risulta prevalentemente costituita dall'idrovia classificata Litoranea Veneta e dai canali e tratte fluviali navigabili a essa afferenti; ne fanno altresì parte i laghi che presentano naturalmente caratteristiche di navigabilità.
3. Costituiscono parte del sistema idroviario anche i canali marittimi del tratto costiero che consentono di collegare il mare con la rete di navigazione interna e con i porti e approdi costieri di competenza regionale.
4. La disciplina della navigazione interna, nonché i limiti, le prescrizioni e le fasce di rispetto per l'esercizio del diritto di navigazione interna sono individuati e regolamentati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata previo parere della competente Commissione consiliare, in conformità alla ricognizione della rete navigabile effettuata dall'Amministrazione regionale.
Art. 4
 (Attuazione degli interventi)
1. Alla realizzazione degli interventi manutentivi di cui all'articolo 2 provvede la struttura regionale competente in materia di porti e navigazione interna, con periodicità e ordinarietà sulla base di un programma corredato della documentazione contenente gli elementi conoscitivi dello stato di fatto e delle possibilità di intervento con l'indicazione delle fonti di finanziamento.
2. Il programma degli interventi di cui al comma 1 è predisposto nel rispetto delle criticità e priorità individuate o segnalate e può essere aggiornato in ogni tempo in esito all'evoluzione delle situazioni di navigabilità rilevate sulla rete idroviaria regionale ed è sottoposto al parere consultivo della Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura di cui all' articolo 60 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 28 (Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria); il parere è trasmesso entro venti giorni dal ricevimento della richiesta decorsi i quali, senza che il parere sia stato espresso, si prescinde dallo stesso.
3. Alla realizzazione degli interventi programmati l'Amministrazione regionale può anche provvedere tramite delegazione amministrativa intersoggettiva come previsto dagli articoli 51 e 51 bis della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
4. Gli interventi di dragaggio manutentivi intesi quali operazioni di ripristino della sezione originaria del canale, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dalla normativa vigente, sulla base di un progetto definitivo-esecutivo, approvato dal direttore competente in materia di porti e navigazione interna, costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco prezzi, dal computo metrico estimativo e dal piano di sicurezza, ove previsto, oltre agli elaborati grafici di progetto, nonché al quadro economico dell'intervento e al relativo cronoprogramma.
5. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata, in conformità a quanto previsto dall' articolo 16 della legge regionale 26 giugno 2001, n. 16 (Interventi di rilancio economico, potenziamento, miglioramento e completamento funzionale di strutture al servizio dei traffici, nonché disposizioni in materia di gestione del demanio turistico balneare), a promuovere e sviluppare specifici accordi con soggetti privati titolari o gestori di marine o di porti e approdi turistici, anche tra loro consorziati, per l'attuazione in via ordinaria da parte degli stessi di interventi manutentivi dei canali marittimi e delle vie di navigazione interna di competenza regionale o, qualora questi vengano eseguiti direttamente dall'Amministrazione regionale, per la partecipazione finanziaria.
6. Senza onere alcuno per l'Amministrazione regionale il direttore competente in materia di porti e navigazione interna, previo nulla-osta della struttura competente in materia di demanio regionale, è autorizzato altresì a stipulare apposite convenzioni con i soggetti privati di cui al comma 5, per la realizzazione di interventi manutentivi dei canali e delle vie navigabili interne appartenenti al demanio regionale navigabile, marittimo, idrico e lacuale.
7. Per il raggiungimento della predetta finalità manutentiva l'occupazione dei beni demaniali è assentita a titolo gratuito e rimane esclusa dal pagamento di canoni o dal rilascio di provvedimenti concessori.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 47, comma 1, L. R. 13/2020
Art. 5
 (Conferimento dei sedimenti)
1. In via generale i sedimenti provenienti dai dragaggi sono da considerarsi una risorsa e ovunque e ogni qualvolta sia possibile, nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente naturale interessato e della normativa vigente in materia di ambiente e salute, deve sempre essere data priorità a modalità di conferimento flessibili che consentano il mantenimento dei sedimenti in loco e il riutilizzo per ripristini morfologici atti a contrastare l'erosione e la perdita di materiale sedimentario sia in ambito lagunare sia fluviale e litoraneo costiero.
2. Nelle more dell'approvazione del Piano di gestione del sito Natura 2000 della laguna di Marano e Grado previsto dall' articolo 10 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), e nel rispetto del piano regionale di tutela delle acque, approvato con decreto del Presidente della Regione 19 gennaio 2015, n. 013, per il conferimento e la collocazione dei sedimenti derivanti dai dragaggi dei canali e delle vie di navigazione ricadenti in ambito lagunare è data priorità al ripristino di strutture morfologiche lagunari quali velme, barene e arginature, site in prossimità delle zone di dragaggio o in idonee aree peri-lagunari, con l'applicazione della procedura di cui all' articolo 185, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e in conformità al verbale-intesa firmato il 4 settembre 2012 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
Art. 6
 (Accelerazione delle procedure)
1. Per gli interventi di dragaggio manutentivi che risultano finalizzati al ripristino delle preesistenti condizioni di navigabilità in sicurezza, le procedure autorizzative sono circoscritte alla sola acquisizione delle verifiche e dei pareri necessari al conferimento e al riutilizzo dei materiali nel rispetto della vigente normativa di valenza ambientale e sanitaria.
1 bis. Gli interventi previsti dal presente articolo non rientrano tra quelli che normativamente rivestono valenza sotto l'aspetto urbanistico-edilizio e conseguentemente per l'attuazione degli stessi non è richiesto alcun titolo abilitativo o qualsivoglia comunicazione ai sensi della legge regionale 19/2009 , né è disposta l'osservanza di eventuali previsioni dettate dagli strumenti urbanistici.
2. Per gli interventi di dragaggio manutentivi da attuare con periodicità e con le medesime modalità operative, le autorizzazioni acquisite ai sensi del comma 1 mantengono una validità quinquennale.
3. Qualora gli interventi di ripristino morfologico trovino attuazione con gradualità o in fasi esecutive protratte nel tempo, le autorizzazioni acquisite rimangono assentite sino al completamento della realizzazione o del ripristino morfologico.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 15, comma 1, L. R. 3/2018
2Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 12, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.