LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2017, n. 29

Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità.

TESTO VIGENTE dal 07/07/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/07/2017
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
420.03 - Edilizia scolastica
430.01 - Trasporti
430.02 - Viabilità
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime
440.01 - Beni ambientali
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 20
1.
Il comma 54 dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), è sostituito dal seguente:
<<54. Al fine di conciliare le priorità di intervento sul territorio con le limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla grave situazione economico-finanziaria l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore degli enti locali anticipazioni finanziarie finalizzate alla copertura delle spese per la predisposizione di progettazioni preliminare, definitiva ed esecutiva di opere pubbliche, nonché per le spese relative ai concorsi di progettazione e ai concorsi di idee.>>.