LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2017, n. 28

Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/07/2017
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.02 - Foreste
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
210.04 - Zootecnia
210.07 - Agricoltura biologica
210.09 - Agriturismo
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
450.01 - Caccia
450.02 - Pesca - Acquacoltura

TITOLO III
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE ITTICHE
Capo I
  Modifiche alla legge regionale 8 giugno 1993, n. 32 (Esercizio della pesca di mestiere nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia)
Art. 55

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera z), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
Art. 56

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera z), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
Capo II
  Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura)
Art. 57
1.
La lettera c) del comma 1 dell'articolo 02 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura), è sostituita dalla seguente:
<<c) attuazione degli interventi, opere e infrastrutture di sostegno del comparto ittico e dell'acquacoltura previsti dalla normativa comunitaria, statale e regionale, anche tramite interventi affidati agli enti locali in delegazione amministrativa intersoggettiva;>>.

Art. 58
1. All' articolo 4 della legge regionale 31/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 1 ter è inserito il seguente:
<<1 quater. Comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro l'utilizzo di attrezzi per l'attività di pesca professionale nella laguna di Marano-Grado in violazione delle limitazioni previste dai provvedimenti gestionali di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 20 settembre 2012, n. 0191/Pres (Regolamento recante criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell' articolo 02, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura), con riferimento:
a) alle aree e ai periodi di tempo in cui gli attrezzi possono essere utilizzati;
b) alle tipologie e alle caratteristiche degli attrezzi utilizzabili;
c) alle modalità di impiego degli attrezzi;
d) al numero di attrezzi utilizzabili a bordo delle imbarcazioni impiegate per la pesca.>>;

b)
al comma 3 le parole << comma 1 >> sono sostituite dalle seguenti: << presente articolo >> e le parole << , dai Corpi di vigilanza provinciale >> sono soppresse.

Art. 59
  (Norme finanziarie relative alla legge regionale 31/2005 )
1. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all' articolo 4, comma 1 quater, della legge regionale 31/2005 , come inserito dall'articolo 58, comma 1, lettera a), sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia 30200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019.
Capo III
 Altre disposizioni in materia di risorse ittiche
Art. 60
 (Disciplina della Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura)
1. In attuazione dell' articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell' articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38 ), è istituita presso la Direzione centrale competente in materia di risorse ittiche la Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura, preposta a dare pareri su schemi di leggi e regolamenti regionali, piani di gestione, programmi, provvedimenti, progetti e interventi concernenti la pesca e l'acquacoltura nell'ambito dei compartimenti marittimi di Trieste e di Monfalcone.
2. La Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura, di seguito Commissione consultiva, è costituita con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse ittiche, dura in carica cinque anni ed è composta da:
a) il direttore del Servizio regionale competente in materia di risorse ittiche o suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) il direttore del Servizio regionale competente in materia di sanità pubblica veterinaria o suo delegato, con funzioni di Vice Presidente;
c) il direttore del Servizio regionale competente in materia di valutazione impatto ambientale o suo delegato;
d) il direttore dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia o suo delegato;
e) un esperto in materia di biologia marina designato dall'Università di Trieste;
f) un esperto di itticoltura e acquacoltura designato dall'Università di Udine;
g) un rappresentante di ciascuna delle associazioni di categoria della pesca e dell'acquacoltura operanti sul territorio regionale, rappresentative a livello nazionale;
h) tre rappresentanti dei lavoratori della pesca e dell'acquacoltura designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio regionale;
i) i Comandanti delle Capitanerie di porto territorialmente competenti o loro delegati, previa intesa con le Capitanerie medesime;
j) i direttori dei mercati ittici di Trieste, di Grado e di Marano Lagunare o loro delegati.
j bis) il direttore dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS) o suo delegato, previa intesa con il Ministero competente.
(1)
3. Il Presidente può invitare alle sedute, a titolo consultivo, esperti in materia di pesca e acquacoltura, nonché rappresentanti di enti, istituti e associazioni operanti negli specifici settori.
4. La Commissione consultiva è convocata dal Presidente anche su richiesta di uno dei soggetti di cui al comma 2, lettere b), c), d) e i), o di un terzo dei componenti. La Commissione consultiva è convocata almeno sette giorni prima del giorno della seduta, salvo motivate ragioni di urgenza. Le sedute della Commissione consultiva sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti; le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il Presidente stabilisce, con proprio provvedimento, i casi e le modalità per la consultazione scritta dei componenti. La Direzione centrale competente assicura l'attività di segreteria.
5. Per la trattazione di questioni specifiche attinenti un unico compartimento marittimo, la Commissione consultiva può essere convocata nella forma delle seguenti sottocommissioni che operano nel rispetto di quanto previsto ai commi 3 e 4:
a) sottocommissione consultiva locale del compartimento marittimo di Trieste, composta dai componenti di cui al comma 2, lettere da a) a h), nonché dal Comandante della Capitaneria di porto di Trieste e dal direttore del mercato ittico di Trieste o loro delegati;
b) sottocommissione consultiva locale del compartimento marittimo di Monfalcone composta dai componenti di cui al comma 2, lettere da a) a h), nonché dal Comandante della Capitaneria di porto di Monfalcone, dai direttori dei mercati ittici di Grado e di Marano Lagunare o loro delegati.
6. La partecipazione ai lavori della Commissione consultiva e delle sottocommissioni avviene a titolo gratuito.
7.
I commi da 69 a 73 dell' articolo 6 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), sono abrogati.

8. Fino alla costituzione della Commissione consultiva di cui al presente articolo continuano a operare la Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura dei compartimenti marittimi di Trieste e di Monfalcone istituite ai sensi dell'articolo 6, commi da 69 a 73, della legge regionale 1/2005 .
Note:
1Lettera j bis) del comma 2 aggiunta da art. 3, comma 20, L. R. 22/2020