LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2017, n. 28

Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/07/2017
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.02 - Foreste
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
210.04 - Zootecnia
210.07 - Agricoltura biologica
210.09 - Agriturismo
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
450.01 - Caccia
450.02 - Pesca - Acquacoltura

Art. 78
1. All' articolo 11 bis della legge regionale 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. L'attività di recupero di cui al comma 1 può essere svolta avvalendosi dei conduttori di cani da traccia abilitati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera j sexies), punto 5), di seguito denominati recuperatori abilitati.>>;

b)
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
<<4 bis. I cani da traccia sono abilitati al recupero di fauna selvatica ferita a seguito del superamento di prove di lavoro:
a) organizzate dalla Regione;
b) organizzate dall'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI);
c) riconosciute dall'ENCI.
4 ter. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i criteri per l'organizzazione e il riconoscimento delle prove di lavoro di cui al comma 4 bis. Il trattamento economico degli eventuali componenti esterni all'Amministrazione regionale della Commissione giudicatrice delle prove di lavoro di cui al comma 4 bis, lettera a), è stabilito nella deliberazione della Giunta regionale di nomina ed è disciplinato dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).
4 quater. L'abilitazione al recupero di fauna selvatica ferita è riconosciuta, previa domanda, ai conduttori e ai cani da traccia abilitati in altre Regioni italiane a seguito del superamento di un esame, una prova o un corso conforme ai criteri indicati dall'ISPRA.>>.

c)
dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
<<7 bis. Gli ungulati feriti in seguito a sinistri stradali, qualora riportino lesioni tali da non poter essere riabilitati o rilasciati in natura o in relazione a circostanze di tempo e di luogo e per motivazioni di pubblica sicurezza, possono essere abbattuti sul posto da un cacciatore, individuato all'uopo dal Direttore della Riserva di caccia nella quale è avvenuto l'investimento.
7 ter. Il Direttore è tenuto ad avvisare, prima dell'inizio delle operazioni, il personale delle strutture della Regione competenti in materia di vigilanza venatoria, le quali possono impartire disposizioni o partecipare alle operazioni.
7 quater. Le spoglie degli ungulati di cui al comma 7 bis sono di proprietà della Riserva di caccia nella quale è avvenuto l'investimento.>>.

Note:
1La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/1/2018, come disposto dall'art. 105, c. 1, lett. a), L.R. 28/2017.