LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2017, n. 28

Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/07/2017
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.02 - Foreste
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
210.04 - Zootecnia
210.07 - Agricoltura biologica
210.09 - Agriturismo
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
450.01 - Caccia
450.02 - Pesca - Acquacoltura

Art. 66
 (Concessione ed erogazione dei contributi)
1. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 63, comma 1, i contributi sono concessi, con decreto del Direttore del Servizio competente, all'unica domanda ammessa a finanziamento per ciascuna delle aree di cui all'articolo 62, comma 2.
2. I contributi sono concessi nel limite della spesa ritenuta ammissibile in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 24 dicembre 2013, n. L 352.
3. In caso di risorse finanziarie insufficienti per tutte le domande ammesse a finanziamento ciascun contributo viene proporzionalmente ridotto.
4. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione della spesa: è oggetto di rendicontazione anche la quota di costo a carico del beneficiario, ridotta in percentuale corrispondente a quella di cui al comma 3.
5. I beneficiari hanno l'obbligo di mantenere gli impegni dichiarati ai sensi dell'articolo 63, comma 1, lettere d), e) ed f).
6. Il contributo può essere erogato in via anticipata ai soggetti di cui all'articolo 62, comma 1, lettere a) e b), nel limite del 50 per cento previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa ai sensi dell' articolo 39, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
7. L'erogazione dell'intero contributo o dell'eventuale saldo è subordinata all'ottenimento del riconoscimento definitivo ai sensi dell' articolo 31 del regolamento (CE) n. 882/2004 per la categoria "centro di lavorazione della selvaggina uccisa a caccia".
8. Qualora il beneficiario non rendiconti interamente la quota di costo a suo carico, calcolata ai sensi del comma 4, la somma da erogare è proporzionalmente ridotta.