LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2017, n. 28

Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/07/2017
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.02 - Foreste
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
210.04 - Zootecnia
210.07 - Agricoltura biologica
210.09 - Agriturismo
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
450.01 - Caccia
450.02 - Pesca - Acquacoltura

Art. 63
 (Modalità di presentazione della domanda di contributo)
1. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole entro e non oltre il 31 maggio 2018, corredata della seguente documentazione:
a) relazione tecnica illustrativa del progetto di adeguamento in cui vengono, in particolare, indicati la localizzazione dell'impianto e le caratteristiche del progetto che consentono di attribuire i punteggi relativi ai criteri di selezione di cui all'articolo 65, comma 4, lettera b);
b) elaborati grafici descrittivi del progetto di adeguamento;
c) preventivo dettagliato di spesa, con l'indicazione della quota di costo a carico del proponente la domanda e della quota per cui viene richiesto il contributo;
d) per i soggetti di cui all'articolo 62, comma 1, lettere a) e b), documentazione comprovante la disponibilità dell'immobile per sei anni dalla data di presentazione della domanda di contributo e dichiarazione di impegno a gestire il centro di lavorazione delle carni per la selvaggina uccisa a caccia per cinque anni dalla data del riconoscimento definitivo di cui all' articolo 31 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
e) per i soggetti di cui all'articolo 62, comma 1, lettera c), dichiarazione di impegno a gestire o far gestire il centro di lavorazione delle carni per la selvaggina uccisa a caccia per cinque anni dalla data del riconoscimento definitivo di cui all' articolo 31 del regolamento (CE) n. 882/2004 ;
f) dichiarazione di impegno a garantire, per cinque anni dalla data del riconoscimento definitivo di cui all' articolo 31 del regolamento (CE) n. 882/2004 , la possibilità del conferimento della selvaggina uccisa a caccia al centro di lavorazione delle carni durante i giorni e gli orari dell'attività venatoria e durante l'attività di abbattimento in attuazione dei provvedimenti di deroga e dei piani di controllo.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 34, L. R. 45/2017
2Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 17, L. R. 12/2018 . Le domande presentate nella versione previgente alla data di entrata in vigore della L.R. 12/2018, rimangono valide e sono istruite assieme a quelle presentate entro il 31/5/2018, come stabilito dall'art. 2, c. 18, L.R. 12/2018.