LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2017, n. 28

Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/07/2017
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.02 - Foreste
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
210.04 - Zootecnia
210.07 - Agricoltura biologica
210.09 - Agriturismo
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
450.01 - Caccia
450.02 - Pesca - Acquacoltura

Art. 31
 (Riduzione del vincolo di destinazione del PSR 2007 - 2013)
1. Al fine di contrastare gli effetti dell'attuale congiuntura economica, tutelando la libera iniziativa delle imprese e garantendo l'efficacia dell'uso delle risorse pubbliche, la durata decennale del vincolo di destinazione prevista, per la misura 121- ammodernamento delle aziende agricole, la misura 123 azione 1 - accrescimento valore aggiunto prodotti agricoli, la misura 312 - sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese e la misura 410 - strategie di sviluppo locale, nei provvedimenti attuativi del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia è ridotta a cinque anni decorrenti dalla data della decisione individuale di finanziamento.
2. In applicazione di quanto disposto dal comma 1, gli Uffici attuatori e i Gruppi di azione locale competenti per le Misure interessate comunicano ai beneficiari la modifica della durata del vincolo.