LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2017, n. 27

Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/07/2017
Materia:
330.03 - Formazione professionale

TITOLO IV
 PROGRAMMAZIONE, FINANZIAMENTO, RENDICONTAZIONE, CONTROLLO, VALUTAZIONE, SISTEMA INFORMATIVO E MONITORAGGIO
Capo I
 Programmazione e analisi dei fabbisogni
Art. 26
 (Programmazione)
1. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato il programma unitario degli interventi di competenza regionale in materia di formazione e di orientamento permanente con riguardo alle diverse fonti di finanziamento che la sostengono, nell'ambito dell'apprendimento permanente.
2. Il programma di cui al comma 1, in coordinamento con i rispettivi documenti programmatori regionali, statali ed europei, in particolare quelli inerenti i fondi strutturali e di investimento, indica le linee di intervento regionale da attuare nel successivo triennio di riferimento e può essere soggetta ad aggiornamento.
3. Il programma di cui al presente articolo è definito privilegiando il metodo della concertazione con le parti economiche e sociali.
4. I soggetti coinvolti nella concertazione di cui al comma 3 possono esprimere osservazioni e proposte in materia di formazione e orientamento permanente.
Note:
1Parole soppresse al comma 3 da art. 12, comma 1, lettera e), L. R. 9/2020
Art. 27
 (Analisi dei fabbisogni)
1. La Regione, attraverso l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro di cui all' articolo 28 bis della legge regionale 18/2005 , rileva i fabbisogni formativi e di orientamento permanente, in collaborazione con gli enti di formazione accreditati e le parti economiche e sociali.
2. Le informazioni e i dati raccolti ai sensi del comma 1 sono oggetto di analisi e valutazione ai fini del programma di cui all'articolo 26.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 49, comma 1, L. R. 17/2020
Capo II
 Finanziamento degli interventi
Art. 28
 (Modalità di finanziamento)
1. La Regione, sulla base del programma di cui all'articolo 26, finanzia gli interventi di cui alla presente legge mediante risorse proprie e fondi statali ed europei.
2. Gli interventi di cui alla presente legge sono finanziati:
a) a costi reali, in caso di rimborsi effettuati sulla base del principio della spesa effettivamente sostenuta;
b) a costi semplificati, laddove il finanziamento sia erogato secondo tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie e finanziamenti a tasso forfettario.
3. Con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti di cui al comma 1, le voci dei costi reali e dei costi semplificati ammissibili di cui al comma 2, i parametri di costo e i relativi aggiornamenti biennali, nonché le modalità dei controlli sull'attuazione degli interventi e della relativa rendicontazione.
Art. 29
 (Accesso ai fondi statali ed europei)
1. In presenza di interventi finanziati anche parzialmente tramite fondi strutturali e di investimento dell'Unione Europea si applicano le regole che disciplinano la gestione dei fondi medesimi.
2. Per gli interventi finanziati esclusivamente con fondi regionali e statali, con il programma di cui all'articolo 26 sono individuate per ogni specifico intervento la modalità di finanziamento e le rispettive voci di costo di cui all'articolo 28.
Art. 30
 (Erogazione anticipata dei finanziamenti)
1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, su richiesta del beneficiario e previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi, i finanziamenti per gli interventi di cui alla presente legge possono essere erogati in via anticipata in misura non superiore al 95 per cento dell'importo totale dopo l'avvio dell'attività.
2. Per gli interventi di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 12, comma 1, su richiesta del beneficiario possono essere erogati un anticipo del 50 per cento del finanziamento dopo l'avvio dell'attività e ulteriori anticipi fino al 45 per cento dopo sei mesi dall'avvio dell'anno formativo o dopo la realizzazione del 50 per cento delle ore complessivamente previste.
Art. 31
 (Rendicontazione)
1. I soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui all'articolo 28, comma 1, devono presentare il relativo rendiconto entro il 31 dicembre dell'anno in cui l'intervento finanziato si è concluso.
2. È fatta salva la facoltà del responsabile della struttura regionale competente di stabilire con decreto termini diversi, in relazione alla specificità degli interventi o alla tipologia di finanziamento, con particolare riferimento ai fondi strutturali.
Art. 32
 (Controlli)
1. La Regione effettua il controllo didattico, amministrativo e finanziario, anche a campione e in loco, sugli interventi di cui alla presente legge, al fine di verificare lo stato di attuazione degli stessi, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione, la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest'ultimo. La Regione verifica inoltre il rispetto dei vincoli di destinazione e, in generale, degli obblighi imposti da leggi e regolamenti ai soggetti beneficiari.
2. La frequenza e le modalità dei controlli sono disciplinate con decreto del responsabile della struttura regionale competente, nel rispetto della vigente normativa regionale, statale ed europea.
3. Per lo svolgimento dei controlli di cui al presente articolo, la Regione può avvalersi di esperti esterni nel rispetto della normativa regionale.
4. Qualora, a seguito del controllo, l'Amministrazione regionale ravvisi gravi o reiterate irregolarità o il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 1, può disporre, con decreto del responsabile della struttura regionale competente, la revoca dei finanziamenti concessi.
Capo III
 Valutazione, sistema informativo e monitoraggio
Art. 33
 (Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti in termini di interventi a sostegno della formazione e dell'orientamento permanente.
2. La Giunta regionale, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 35, predispone, con cadenza triennale, una relazione informativa per il Consiglio regionale. La relazione, in particolare, documenta lo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge, il livello di coinvolgimento raggiunto dai soggetti di cui al Titolo II, le eventuali criticità emerse in sede di programmazione, nonché il grado di coordinamento e integrazione ottenuto.
3. La relazione prevista al comma 2 è resa pubblica, insieme ai documenti consiliari che ne concludono l'esame, in particolare, mediante pubblicazione sul sito Internet istituzionale del Consiglio regionale.
Art. 34
 (Sistema informativo regionale della formazione e dell'orientamento permanente)
1. Al fine di rendere effettive le finalità di cui alla presente legge, la Regione si avvale di un sistema informativo interconnesso con quello dei servizi per il lavoro e funzionale alle attività di orientamento permanente, di formazione e di certificazione delle competenze.
2. È garantita la conservazione delle informazioni e dei dati raccolti in elenchi debitamente tenuti presso la struttura regionale competente.
3. La Regione utilizza le informazioni e i dati di cui al presente articolo per le proprie finalità istituzionali e ne consente la tracciabilità e la consultazione da parte dei destinatari degli interventi, al fine di avere evidenza dei percorsi effettuati, degli esiti occupazionali e delle competenze acquisite, nonché per il riconoscimento e la spendibilità dei percorsi stessi. L'accesso può essere altresì consentito ai soggetti di cui all'articolo 22 per le finalità della presente legge.
4. È assicurato lo scambio di informazioni e di dati tra il sistema informativo di cui al comma 1 e i rispettivi sistemi previsti in ambito regionale, nazionale ed europeo, in particolare con le anagrafi delle istituzioni scolastiche, della popolazione residente e degli studenti previste dalle specifiche normative di settore.
5. La Regione effettua il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 30 giugno 2000, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e delle normative di settore, nonché del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali GDPR 27 aprile 2016 n. 679/2016.
Note:
1Comma 5 sostituito da art. 7, comma 1, lettera f), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 35
 (Monitoraggio del sistema della formazione e dell'orientamento permanente)
1. Fatta salva la disciplina europea in materia di fondi strutturali e di investimento, la Regione garantisce attraverso le proprie strutture competenti un efficace sistema di monitoraggio degli interventi in materia di formazione e di orientamento permanente, di misurazione dei risultati e di riscontro degli esiti occupazionali degli interventi stessi.
2. Gli esiti delle attività di cui al comma 1, documentati mediante apposite relazioni periodiche, assicurano un costante e continuo adeguamento dell'azione regionale in materia di formazione e di orientamento permanente e costituiscono la base della relazione di cui all'articolo 33.
3. Nello svolgimento dell'attività di cui al comma 1 la Regione può avvalersi di esperti esterni nel rispetto della normativa regionale.