LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2017, n. 27

Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/07/2017
Materia:
330.03 - Formazione professionale

Art. 35
 (Monitoraggio del sistema della formazione e dell'orientamento permanente)
1. Fatta salva la disciplina europea in materia di fondi strutturali e di investimento, la Regione garantisce attraverso le proprie strutture competenti un efficace sistema di monitoraggio degli interventi in materia di formazione e di orientamento permanente, di misurazione dei risultati e di riscontro degli esiti occupazionali degli interventi stessi.
2. Gli esiti delle attività di cui al comma 1, documentati mediante apposite relazioni periodiche, assicurano un costante e continuo adeguamento dell'azione regionale in materia di formazione e di orientamento permanente e costituiscono la base della relazione di cui all'articolo 33.
3. Nello svolgimento dell'attività di cui al comma 1 la Regione può avvalersi di esperti esterni nel rispetto della normativa regionale.