LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2017, n. 27

Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/07/2017
Materia:
330.03 - Formazione professionale

Art. 32
 (Controlli)
1. La Regione effettua il controllo didattico, amministrativo e finanziario, anche a campione e in loco, sugli interventi di cui alla presente legge, al fine di verificare lo stato di attuazione degli stessi, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione, la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest'ultimo. La Regione verifica inoltre il rispetto dei vincoli di destinazione e, in generale, degli obblighi imposti da leggi e regolamenti ai soggetti beneficiari.
2. La frequenza e le modalità dei controlli sono disciplinate con decreto del responsabile della struttura regionale competente, nel rispetto della vigente normativa regionale, statale ed europea.
3. Per lo svolgimento dei controlli di cui al presente articolo, la Regione può avvalersi di esperti esterni nel rispetto della normativa regionale.
4. Qualora, a seguito del controllo, l'Amministrazione regionale ravvisi gravi o reiterate irregolarità o il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 1, può disporre, con decreto del responsabile della struttura regionale competente, la revoca dei finanziamenti concessi.