LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2017, n. 27

Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/07/2017
Materia:
330.03 - Formazione professionale

Art. 24
 (Elenco dei soggetti accreditati)
1. È istituito, presso la struttura regionale competente, l'elenco regionale dei soggetti pubblici non territoriali e privati accreditati per la realizzazione degli interventi formativi di cui alla presente legge.
2. La struttura regionale competente iscrive d'ufficio i soggetti accreditati nell'elenco di cui al comma 1, pubblicato in apposita sezione del sito internet della Regione, con evidenza di quelli che erogano servizi formativi in lingua slovena.
2 bis. I soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 22 sono iscritti nella sezione Prima dell'elenco di cui al comma 1, i soggetti accrediti ai sensi dell'articolo 22 bis sono inseriti nella sezione Seconda del medesimo elenco.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 1, lettera d), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.