LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 luglio 2017, n. 26

Modifiche alla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

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Data di entrata in vigore:
  03/08/2017
Materia:
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera
320.03 - Medicina preventiva
170.02 - Tributi

Art. 2
1.
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 1/2014 le parole << attraverso lo strumento dei Piani di zona >> sono sostituite dalle seguenti: << attraverso lo strumento dei Piani di zona (PDZ) e dei Piani attuativi locali (PAL) >>.

2.
Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 1/2014 è aggiunta la seguente:
<<d bis) collabora con le associazioni di categoria degli esercenti, le Camere di commercio, gli enti e le associazioni del terzo settore, al fine di predisporre e promuovere un codice etico di autoregolamentazione per responsabilizzare gli esercenti alla sorveglianza delle condizioni di fragilità dei giocatori e al rispetto della legalità e per la prevenzione della malavita organizzata.>>.

3.
Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 1/2014 dopo le parole << assistenziali adeguati >> sono aggiunte le seguenti: << , anche attraverso l'istituzione di uno specifico numero verde regionale per le segnalazioni e le richieste di aiuto e per fornire un primo servizio di ascolto, assistenza e consulenza per l'orientamento ai servizi competenti >>.

4. Per le finalità previste dall' articolo 5, comma 2, lettera f), della legge regionale 1/2014 , come modificato dal comma 3 , è autorizzata la spesa complessiva di 95.000 euro, suddivisa in ragione di 35.000 euro per l'anno 2017 e di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 5 (Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
6.
Dopo la lettera g) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 1/2014 è aggiunta la seguente:
<< g bis) rendere disponibili ai gestori delle sale da gioco, delle sale scommesse e delle altre attività nei cui locali sono installati apparecchi per il gioco lecito o viene effettuata attività di raccolta di scommesse ai sensi dell' articolo 88 del regio decreto 773/1931 , indicazioni di buone pratiche sul gioco d'azzardo che diano informazioni sulle probabilità reali di vincita e un test di verifica per una rapida valutazione del rischio di dipendenza.>>.

7.
Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 1/2014 è inserito il seguente:
<< 2 bis. Il materiale predisposto ai sensi del comma 2, lettera g bis), è esposto in luogo ben visibile e fruibile al pubblico.>>.

8.
Al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 1/2014 le parole << del marchio regionale "Slot-Free-FVG", >> sono sostituite dalle seguenti: << di un marchio regionale >> e le parole << disinstallano apparecchi per il gioco lecito >> sono sostituite dalle seguenti: << disinstallano volontariamente tutti gli apparecchi per il gioco lecito >>.

9.
Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 1/2014 è inserito il seguente:
<< 3 bis. La Regione incentiva la realizzazione di progetti nelle scuole di secondo grado volti alla creazione del marchio di cui al comma 3, nell'ottica della promozione del benessere sociale e del coinvolgimento della cittadinanza. Tali progetti possono essere finanziati attraverso il Piano operativo gioco d'azzardo patologico e l'Amministrazione regionale, con l'adozione degli atti di programmazione annuale del Servizio sanitario regionale, vi destina l'importo massimo straordinario di 5.000 euro.>>.

10. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all' articolo 5, comma 3 bis, della legge regionale 1/2014 , come inserito dal comma 9 , si fa fronte con la riprogrammazione dei fondi già previsti sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
11.
I commi 4 e 5 dell' articolo 5 della legge regionale 1/2014 sono abrogati.

12.
Il comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale 1/2014 è sostituito dal seguente:
<< 6. Ai fini dell'accesso a finanziamenti, benefici e vantaggi economici regionali, comunque denominati, da parte di esercizi pubblici, commerciali, circoli privati e altri luoghi deputati all'intrattenimento, costituisce requisito essenziale l'assenza, nei locali di tali attività, di apparecchi per il gioco lecito.>>.

13.
Dopo il comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale 1/2014 è inserito il seguente:
<<6 bis. La legge di stabilità regionale può determinare a favore dei Comuni che applicano il disposto di cui dell'articolo 6, comma 12, e in relazione ai risultati sul loro territorio evidenziati dalla relazione di cui all'articolo 10, forme e misure di premialità aggiuntive rispetto ai trasferimenti spettanti ai sensi della vigente legislazione regionale.>>.

15.
Dopo il comma 8 dell'articolo 5 della legge regionale 1/2014 è aggiunto il seguente:
<< 8 bis. È vietata la concessione di spazi pubblicitari nei locali e sui siti internet delle istituzioni pubbliche della Regione diretti a pubblicizzare i giochi che prevedono vincite in denaro.>>.