LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 luglio 2017, n. 25

Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  13/07/2017
Materia:
210.05 - Flora

Art. 11
 (Commissione scientifica regionale per la micologia)
1. Presso la Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e forestali è istituita la Commissione scientifica regionale per la micologia, preposta a esprimere pareri sulle materie concernenti la raccolta dei funghi, sulle problematiche di miglioramento e salvaguardia ambientale connesse con le specie fungine e sulle limitazioni temporali alla raccolta di cui all'articolo 9, comma 3.
2. La Commissione è composta da:
a) un rappresentante delle CDM, designato congiuntamente dai legali rappresentanti delle medesime, con funzioni di Presidente;
a bis) un rappresentante degli EDR, designato congiuntamente dai legali rappresentanti dei medesimi;
b) il Direttore del Servizio competente in materia di funghi o suo delegato;
c) un rappresentante degli Ispettorati micologici delle Aziende sanitarie;
d) due esperti designati dalla Federazione regionale dei Gruppi micologici del Friuli Venezia Giulia;
e) due rappresentante degli Enti Locali designati congiuntamente dall'Associazione nazionale Comuni Italiani (ANCI) del Friuli Venezia Giulia e dalla delegazione regionale dell'Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti montani (UNCEM).
3. La Commissione è costituita con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di caccia.
4. La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le proposte sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate dalla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e forestali.
5. La Commissione rimane in carica per un periodo di quattro anni e i suoi membri possono essere riconfermati. La partecipazione ai lavori della Commissione avviene a titolo gratuito.
Note:
1Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 3, comma 56, lettera a), L. R. 13/2022
2Lettera a bis) del comma 2 aggiunta da art. 3, comma 56, lettera b), L. R. 13/2022
3Lettera b) del comma 2 sostituita da art. 3, comma 56, lettera c), L. R. 13/2022