LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 giugno 2017, n. 24

Disposizioni per la valorizzazione e il potenziamento del Soccorso Alpino regionale.

TESTO VIGENTE dal 06/07/2017

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/07/2017
Materia:
340.03 - Soccorso alpino e speleologico
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 11
 (Attività ricreative a elevato impegno di risorse)
1. Ai fini della presente legge sono considerate attività ricreative a elevato impegno di risorse quelle che comportano complesse operazioni di ricerca e recupero dell'infortunato, prima che lo stesso possa essere sottoposto a trattamenti sanitari.
2. Con la deliberazione di cui all'articolo 10, comma 3, possono essere altresì individuate in maniera specifica le attività di cui al comma 1 nonchè l'eventuale compartecipazione alla spesa di ricerca e recupero da parte dell'utente anche qualora l'intervento sia seguito da ricovero ospedaliero o da accertamenti presso il Pronto soccorso, secondo gli importi previsti dal tariffario regionale definiti nella medesima delibera.