LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 giugno 2017, n. 22

Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria).

TESTO VIGENTE dal 15/06/2017

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/06/2017
Materia:
320.09 - Polizia mortuaria
320.03 - Medicina preventiva
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
420.01 - Opere pubbliche

Art. 18
1. All' articolo 41 della legge regionale 12/2011 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficiale di stato civile del Comune di decesso o, successivamente, di conservazione del feretro, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o, in mancanza di questa, dai suoi familiari anche con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e previa acquisizione del certificato necroscopico, come previsto dall' articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri). Il certificato necroscopico non necessita della firma autentica del coordinatore sanitario.>>;

b)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. La volontà del defunto per la cremazione può essere manifestata dal medesimo anche con la dichiarazione di cui all'articolo 42, comma 3.>>.