LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 giugno 2017, n. 22

Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria).

TESTO VIGENTE dal 15/06/2017

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/06/2017
Materia:
320.09 - Polizia mortuaria
320.03 - Medicina preventiva
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
420.01 - Opere pubbliche

Art. 16
1.
Il comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 12/2011 è sostituito dal seguente:
<<1. La tumulazione è la collocazione di feretro in loculo, loculo areato, nicchia, tomba di famiglia, aventi le caratteristiche definite dal regolamento di polizia mortuaria, per esservi conservato per un periodo di almeno venti anni se eseguita in loculo stagno e di dieci anni se eseguita in loculo areato. La tumulazione di cassette di resti ossei o urne cinerarie non è soggetta a periodi minimi di conservazione.>>.