LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 giugno 2017, n. 21

Norme in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalità.

TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/06/2017
Materia:
110.06 - Attività istituzionali e promozionali
120.01 - Consiglio regionale
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali

Art. 4
 (Trattamento economico dei componenti dell'Osservatorio regionale antimafia)
1. I componenti dell'Osservatorio regionale antimafia esercitano le attività previste dalla presente legge a titolo gratuito.
1 bis. Ai componenti dell'Osservatorio regionale antimafia che risiedono in un comune diverso da quello in cui si svolgono le riunioni dell'Osservatorio spetta il rimborso delle spese sostenute nei limiti previsti per i dipendenti regionali della categoria dirigenziale. Il medesimo rimborso spetta a un componente designato dall'Osservatorio per la partecipazione a riunioni o altri eventi promossi dal Coordinamento delle Commissioni e degli Osservatori sul contrasto della criminalità organizzata e la promozione della legalità, istituito presso la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.
1 ter. Gli oneri derivanti dalle finalità previste dal comma 1 bis fanno carico al bilancio del Consiglio regionale.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 11, comma 29, lettera a), L. R. 31/2017
2Comma 1 bis aggiunto da art. 11, comma 29, lettera b), L. R. 31/2017
3Comma 1 ter aggiunto da art. 11, comma 29, lettera b), L. R. 31/2017
4Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 13, comma 5, L. R. 25/2018