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Legge regionale 9 giugno 2017, n. 20

Misure per il contenimento finalizzato all'eradicazione della nutria (Myocastor coypus).

TESTO VIGENTE dal 15/06/2017

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/06/2017
Materia:
450.01 - Caccia
450.03 - Fauna

Art. 6
 (Norma finanziaria)
1. Per le finalità previste dalla presente legge sono autorizzate le seguenti spese:
a) è autorizzata la spesa di 60.000 euro a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017 - 2019, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019;
b) è autorizzata la spesa di 6.000 euro a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) Titolo n. 2 (Spese d'investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017 - 2019, suddivisa in ragione di 2.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede, rispettivamente, mediante prelevamento di pari importo dalla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017 - 2019.