LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 giugno 2017, n. 20

Misure per il contenimento finalizzato all'eradicazione della nutria (Myocastor coypus).

TESTO VIGENTE dal 15/06/2017

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  15/06/2017
Materia:
450.01 - Caccia
450.03 - Fauna

Art. 2
 (Funzioni della Regione)
1. La Regione, in attuazione dell' articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), esercita le seguenti funzioni:
a) approva, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di caccia, il Piano triennale di eradicazione della nutria, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione ambientale (ISPRA);
b) cura l'attuazione del Piano triennale di eradicazione della nutria, di seguito Piano, anche avvalendosi della collaborazione dei Comuni singoli o associati, degli Enti gestori delle aree protette, dei Consorzi di bonifica e delle realtà associative organizzate.
2. In particolare la Direzione centrale competente in materia di caccia esercita le seguenti funzioni:
a) realizza e coordina gli interventi previsti dal Piano;
b) cura il coordinamento e la formazione dei soggetti preposti all'attuazione del Piano e provvede a selezionare gli operatori di cui all'articolo 4, comma 2, adottando i relativi provvedimenti di autorizzazione.