LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 maggio 2017, n. 14

Manutenzione dei settori manifatturiero e terziario.

TESTO VIGENTE dal 10/08/2017

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/05/2017
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
240.04 - Cooperazione
340.01 - Sport

Capo I
 Disposizioni in materia di turismo e società sportive professionistiche
Art. 1
  (Modifiche alla legge regionale 2/2002 )
1.
Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 88 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), sono aggiunte le seguenti:
<<b bis) avere esercitato per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, attività d'impresa ricettiva o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
b ter) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola a indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al turismo.>>.

2.
Il comma 1 dell'articolo 156 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:
<<1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, e comunque nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, alle piccole e medie imprese turistiche, al fine di ottenere l'incremento qualitativo e quantitativo e il miglioramento delle strutture ricettive.>>.

3.
Gli articoli 55 bis e 108 della legge regionale 2/2002 , l' articolo 53, comma 1, della legge regionale 4/2013 (introduttivo dell' articolo 55 bis della legge regionale 2/2002 ), e l' articolo 106, comma 38, della legge regionale 29/2005 (modificativo dell' articolo 108 della legge regionale 2/2002 ), sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2
  (Modifiche alla legge regionale 21/2016 )
1. Alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:
<<1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire annualmente risorse al Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI) al fine di:
a) promuovere l'attività delle associazioni Pro loco;
b) erogare contributi per l'insediamento, il funzionamento e l'attività degli uffici delle Pro loco e per l'insediamento e il funzionamento degli uffici sede dei consorzi delle associazioni Pro loco;
c) consentire la copertura delle spese di funzionamento del Comitato stesso per una quota non superiore al 18 per cento dei complessivi trasferimenti annuali.>>;

b)
dopo il comma 1 dell'articolo 11 è inserito il seguente:
<<1 bis. Ai fini di quanto previsto dal comma 1 possono essere ammesse al finanziamento le spese sostenute dall'1 gennaio dell'anno di presentazione delle domande.>>;

c) all'articolo 39 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. Fatto salvo quanto disposto dal comma 4, nei locali soggiorno di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 5 luglio 1975 è consentita la collocazione di un posto letto a partire da una superficie non inferiore a 9 metri quadrati. Per ogni posto letto aggiuntivo devono essere rispettati i limiti della superficie incrementale prevista per le stanze da letto, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.>>;

2)
al comma 6 le parole << minima di 42 >> sono sostituite dalle seguenti: << minima di 23 >>;

d)
dopo il titolo IV è inserito il seguente:
<<TITOLO IV BIS
 LOCAZIONI PER FINALITA' TURISTICHE
CAPO I
 LOCAZIONI PER FINALITA' TURISTICHE
Art. 47 bis
 (Locazioni turistiche)
1. Agli alloggi dati in locazione per finalità esclusivamente turistiche e senza alcuna prestazione di servizi accessori o complementari si applicano le disposizioni di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), e dell' articolo 53 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell' articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 , nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE , relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per la vacanze a lungo termine, contratti di rivendita e di scambio). Qualora i predetti alloggi rispettino e vengano comunicate al Comune le sole previsioni di classificazione contenute nell'allegato <<I>> di cui all'articolo 27, comma 1, agli stessi continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 39, commi 3, 4, 5 e 6. Non rientra nella prestazione dei servizi accessori e complementari la fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, gas, riscaldamento e climatizzazione, manutenzione dell'alloggio, riparazione e sostituzione di arredi e dotazioni deteriorati, pulizia dell'alloggio a ogni cambio dell'ospite e, se richiesta, la fornitura di biancheria pulita, ivi compresa quella del bagno, entrambi esclusivamente a ogni cambio dell'ospite.
2. Coloro che intendono locare per finalità turistiche comunicano al Comune competente il periodo durante il quale si intende locare l'alloggio, il numero di camere e di posti letto. Mediante il sistema telematico WEB TUR sono comunicati a fini meramente statistici i dati giornalieri degli arrivi e delle presenze e il numero di camere e di posti letto a disposizione.
3. I Comuni territorialmente competenti svolgono attività di vigilanza e controllo in materia di alloggi locati per finalità turistiche, anche mediante l'accesso dei propri incaricati all'alloggio medesimo, nonché provvedono all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 4, con le modalità di cui alla legge regionale 1/1984 .
4. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro nel caso siano erogati servizi diversi da quelli consentiti dal comma 1.>>;

e)
dopo il comma 1 dell'articolo 54 sono aggiunti i seguenti:
<<1 bis. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale ai Comuni, singoli o associati, per la realizzazione, la ristrutturazione o l'ampliamento delle aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan.
1 ter. Con regolamento regionale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 12 maggio 2017, n. 14 , nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, sono disciplinati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1 bis.
1 quater. I contributi sono concessi nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, con esclusione delle spese destinate all'acquisto dell'area, fino al limite massimo di 50.000 euro in caso di Comuni singoli, ovvero di 75.000 euro in caso di Comuni associati, per singolo intervento.>>

f)
al comma 1 dell'articolo 59 le parole << secondo la regola del "de minimis" >> sono sostituite dalle seguenti: << in conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato >>;

g)
alla lettera b) dell'allegato " H " dopo le parole << "comfort" e >> sono inserite le seguenti: << di almeno tre >>.

(1)
2. L' articolo 11 della legge regionale 21/2016 , come modificato dal comma 1, lettere a) e b), si applica alle domande di contributo presentate a decorrere dall'anno 2017.
Note:
1Nella L.R. 14/2017, all'articolo 2, comma 1, lettera e), anziché <<...legge regionale 12 maggio 2107, n. 14,>>, deve correttamente leggersi <<...legge regionale 12 maggio 2017, n. 14,>> come da Errata corrige pubblicata nel B.U.R. 24/5/2017, n. 21.
Art. 3
  (Modifiche alla legge regionale 22/2015 )
1. All' articolo 6 della legge regionale 25 settembre 2015, n. 22 (Disposizioni per la realizzazione, il riconoscimento e la valorizzazione delle "Strade del Vino e dei Sapori" della regione Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
ai commi 1 e 2 la parola << vitivinicole >> è soppressa;

b)
al comma 1 dopo le parole << alla somministrazione del vino >> sono aggiunte le seguenti: << o al consumo immediato di bevande oggetto di vendita ai sensi dell' articolo 4, comma 8 bis, del decreto legislativo 228/2001 , >> e dopo le parole << documenti amministrativi), >> sono aggiunte le seguenti: << ove prevista, >>.

Art. 4
  (Modifica alla legge regionale 27/2014 )
1.
Dopo il comma 38 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2014, n.27 (Finanziaria 2015), è inserito il seguente:
<< 38 bis. Con regolamento regionale da approvarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 12 maggio 2017, n. 14 , sono stabiliti i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 37, con priorità ai Consorzi che deliberano lo scioglimento dell'ente entro il 31 dicembre 2017.>>.

Art. 5
 (Domande di finanziamento delle società sportive non professionistiche regionali)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2005, n. 0432/Pres. (Regolamento per la concessione dei finanziamenti alle società sportive non professionistiche regionali di cui all' articolo 8, comma 63, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 , come modificato dall' articolo 6, comma 62, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 ), le domande di finanziamento delle società sportive non professionistiche regionali di cui all' articolo 8, comma 63, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), relative ai campionati 2016-2017, possono essere presentate entro il 30 giugno 2017; la relativa proposta di riparto dei finanziamenti viene trasmessa, entro il 15 settembre 2017, per l'approvazione, dal Comitato regionale del CONI alla Direzione centrale competente.