LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 aprile 2017, n. 10

Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/04/2017
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
430.02 - Viabilità
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime
440.01 - Beni ambientali
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature
450.03 - Fauna
210.01 - Agricoltura
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 5
 (Normativa applicabile e competenze)
1. Alle concessioni, autorizzazioni e a ogni altro provvedimento di natura gestionale relativi ai beni del demanio marittimo di cui all'articolo 2 si applica la disciplina prevista dal regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione), dal decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione - Navigazione marittima), e dalle altre norme vigenti in materia di demanio marittimo statale, fatto salvo quanto previsto nella presente legge.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3 e per le concessioni aventi durata superiore a nove anni redatte in forma di atto pubblico, le concessioni e le autorizzazioni sono rilasciate dall'Amministrazione regionale, con decreto della struttura competente in materia di demanio marittimo, e dagli enti nell'ambito delle funzioni delegate.
3. Le autorizzazioni di cui all'articolo 55 del codice della navigazione sono rilasciate dall'Amministrazione regionale con decreto della struttura competente in materia di infrastrutture e vie di navigazione, previo nulla-osta della struttura competente a gestire il demanio marittimo regionale.
Note:
1Parole soppresse al comma 2 da art. 87, comma 1, L. R. 6/2021