LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 aprile 2017, n. 10

Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/04/2017
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
430.02 - Viabilità
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime
440.01 - Beni ambientali
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature
450.03 - Fauna
210.01 - Agricoltura
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 10
 (Canoni e garanzie)
1. Le concessioni e le autorizzazioni di cui all'articolo 5, comma 2, sono soggette all'applicazione di un canone determinato con legge regionale, i cui valori vengono aggiornati annualmente, in base all'indice ISTAT, sia in aumento che in diminuzione, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
1 bis. Dall'1 gennaio 2023 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione dei beni del demanio marittimo regionale, con qualunque finalità, non può essere inferiore a 400 euro aggiornato annualmente secondo quanto disposto dal comma 1.
2. Qualora l'atto di concessione preveda un cronoprogramma degli interventi, il canone viene adeguato annualmente per le concessioni aventi durata fino a dieci anni e ogni due anni per le concessioni aventi durata superiore a dieci anni, sulla base di adeguata documentazione presentata dal concessionario che provi lo stato di avanzamento dei lavori.
3. La prima rata del canone da versare è commisurata al periodo intercorrente tra la data di rilascio e il 31 dicembre dello stesso anno, mentre le rate successive vengono calcolate in base all'anno solare, fatta eccezione per l'ultima che viene calcolata dall'1 gennaio dell'ultimo anno di concessione fino alla data di scadenza.
4. Il pagamento delle rate successive alla prima deve essere effettuato entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta del servizio competente a gestire il demanio marittimo e, anche in mancanza della comunicazione dell'ammontare del canone aggiornato, il concessionario è comunque tenuto al versamento del canone in misura pari a quello dell'anno solare precedente entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, fermo restando l'obbligo di corrispondere gli aggiornamenti dovuti.
5. Non sono soggette al pagamento del canone le concessioni finalizzate:
a) alla realizzazione o al mantenimento di opere e fabbricati o all'utilizzo dei beni del demanio marittimo di cui all'articolo 2 rilasciate a favore di enti locali, amministrazioni statali, consorzi di bonifica ed enti pubblici, anche economici, per finalità di pubblico interesse;
b) alla realizzazione di interventi di recupero ambientale e di messa in sicurezza, alla creazione di riserve naturali o all'utilizzo a fini ambientali rilasciate a favore di enti locali, amministrazioni statali, consorzi di bonifica ed enti pubblici, anche economici;
c) alla realizzazione di interventi di ripristino e protezione delle barene, degli argini o di pulizia dei canali;
d) allo svolgimento di esercitazioni o manifestazioni di protezione civile o alla prevenzione dell'incolumità pubblica o della salvaguardia ambientale.
6. Non sono altresì soggette al pagamento del canone:
a) le concessioni per l'utilizzo temporaneo dei beni del demanio marittimo di cui all'articolo 9, comma 7, rilasciate per una durata non superiore a due giorni;
b) le aree del demanio marittimo regionale di cui agli accordi stipulati dall'Amministrazione regionale con soggetti privati ai sensi dell' articolo 16 della legge regionale 26 giugno 2001, n. 16 (Interventi di rilancio economico, potenziamento, miglioramento e completamento funzionale di strutture al sevizio dei traffici, nonché disposizioni in materia di gestione del demanio turistico balneare).
b bis) le concessioni di beni del demanio marittimo regionale rilasciate per la realizzazione, il mantenimento e l'utilizzo di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell' articolo 93 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).
(2)
7. Fatte salve le concessioni per l'utilizzo temporaneo dei beni del demanio marittimo di cui all'articolo 9, comma 7, il concessionario deve prestare adeguata cauzione, anche tramite polizza fidejussoria o assicurativa costituite ai sensi delle normativa vigente in materia, che dovrà contenere espressamente la clausola di esclusione della preventiva escussione del debitore principale di cui all' articolo 1944, secondo comma, del codice civile . La cauzione deve essere prestata prima del rilascio dell'atto concessorio e deve avere validità fino alla naturale scadenza dell'atto stesso, ovvero deve essere rinnovata annualmente a cura del concessionario, e deve essere versata nella misura di seguito indicata:
a) due volte il canone annuo nel caso di concessioni fino a nove anni;
b) tre volte il canone annuo nel caso di concessioni superiore a nove anni.
Note:
1Vedi anche quanto disposto dall'art. 13, comma 1, L. R. 20/2018
2Lettera b bis) del comma 6 aggiunta da art. 11, comma 1, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
3Comma 1 bis aggiunto da art. 11, comma 1, L. R. 13/2022