LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 aprile 2016, n. 5

Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  05/05/2016
Allegati:
Materia:
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature

Art. 5
 (Organi dell'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti)
1. Sono organi dell'AUSIR:
a) l'Assemblea regionale d'ambito;
a bis) il Consiglio di amministrazione;
b) il Presidente;
c) le Assemblee locali;
d) il Revisore dei conti;
e) il Direttore generale.
(1)
2. Le modalità di nomina e revoca degli organi dell'AUSIR sono stabilite dallo Statuto. L'incarico di Presidente, di Direttore generale, di Revisore dei conti, di componente dell'Assemblea regionale d'ambito, di componente delle Assemblee locali, di componente del Consiglio di amministrazione, è incompatibile con il ruolo di Presidente o amministratore di soggetti gestori del servizio idrico integrato o del servizio di gestione integrata dei rifiuti. Trovano, inoltre, applicazione le altre incompatibilità previste dalla normativa vigente.
Note:
1Lettera a bis) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 1/2019 , a decorrere dall'1/10/2019 come disposto dal c. 1, dell'art. 10, L.R. 1/2019.
2Comma 2 sostituito da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 1/2019 , a decorrere dall'1/10/2019 come disposto dal c. 1, dell'art. 10, L.R. 1/2019.