LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 aprile 2016, n. 5

Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  05/05/2016
Allegati:
Materia:
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature

Art. 7
 (Presidente)
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale e istituzionale dell'AUSIR ed è eletto in seno all'Assemblea regionale d'ambito nella seduta di insediamento. Il Presidente dell'AUSIR dura in carica fino alla scadenza del suo mandato da Sindaco ed è rieleggibile per una sola volta.
2. Il Presidente:
a) convoca e presiede l'Assemblea regionale d'ambito;
b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;
c) vigila sull'applicazione dello Statuto, nonché sul rispetto delle diverse competenze degli organi statutari;
d) stipula le convenzioni di servizio e i relativi disciplinari ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera d), e le convenzioni fra gli Enti;
e) esercita le altre funzioni che gli siano demandate dallo Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni dell'Assemblea regionale d'ambito e del Consiglio di amministrazione, ovvero che gli siano attribuite per legge;
f) attribuisce al Direttore generale l'incarico e gli obiettivi in applicazione del provvedimento di nomina assunto dall'Assemblea regionale d'ambito.
(2)
3. Il Presidente può delegare la gestione dei rapporti con le Assemblee locali a un componente dell'Assemblea regionale d'ambito.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 1/2019 , a decorrere dall'1/10/2019 come disposto dal c. 1, dell'art. 10, L.R. 1/2019.
2Comma 2 sostituito da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 1/2019 , a decorrere dall'1/10/2019 come disposto dal c. 1, dell'art. 10, L.R. 1/2019.