LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 aprile 2016, n. 5

Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  05/05/2016
Allegati:
Materia:
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature

Art. 25
 (Disposizioni transitorie)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, entrano in vigore alla data indicata dall'articolo 23, comma 1.
2. I Comuni e i Commissari liquidatori delle CATO sono autorizzati a prorogare gli atti di affidamento in scadenza al 31 dicembre 2017 necessari a garantire la continuità dei servizi. In ogni caso gli atti assunti per garantire la continuità dei servizi perdono efficacia decorsi sessanta giorni dalla nomina del Direttore generale ai sensi dell'articolo 10, fatto salvo il caso in cui l'Assemblea regionale d'ambito non ne disponga la relativa convalida. In caso di mancata convalida l'Assemblea regionale d'ambito adotta, nei successivi trenta giorni, i provvedimenti ritenuti necessari per regolare i rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base dell'atto non convalidato.
3. Il subentro nelle funzioni che fanno capo all'Ente dell'Ambito territoriale ottimale interregionale di cui all' articolo 4 della legge regionale 13/2005 da parte dell'AUSIR avviene nel rispetto del termine di cui all'articolo 3, comma 2.
3 bis. L'AUSIR fa proprio l'eventuale riallineamento delle concessioni effettuato in applicazione dell'articolo 8, comma 4, dell'Intesa tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la Regione Veneto del 31 ottobre 2017, dalla Consulta d'ambito territoriale ottimale interregionale "Lemene" nel caso di intervenuta aggregazione di società di gestione del servizio idrico integrato.
4. Entro centottanta giorni dalla sua attivazione, l'AUSIR avvia la procedura di redazione del Piano d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e ne definisce, in accordo con la Regione, il cronoprogramma. Successivamente la Regione fissa tramite suo decreto i termini per l'approvazione del Piano d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
5. In deroga transitoria rispetto a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 7, lettera b), al fine di favorire l'attuazione delle procedure di approvazione, nei ventiquattro mesi successivi all'attivazione dell'AUSIR, gli eventuali aggiornamenti ai Piani d'ambito relativi al servizio idrico integrato ottengono il parere vincolante delle Assemblee locali interessate.
5 bis. Nelle more della predisposizione da parte dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti ai sensi dell' articolo 1, comma 527, lettera f), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), i costi di funzionamento dell'AUSIR derivanti dall'esercizio delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sono posti a carico dei soggetti gestori del servizio medesimo e ripartiti proporzionalmente fra gli stessi in base al numero di utenze servite.
5 ter. In caso di instaurazione di giudizio civile, penale o amministrativo di qualsiasi tipo a carico degli amministratori e del personale delle Consulte d'ambito per il servizio idrico integrato, istituite ai sensi dell'articolo 4, commi 44, 45 e 46, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), e successivamente soppresse ai sensi di quanto disposto dall'articolo 28, comma 1, lettera h), per attività svolte nell'esercizio delle funzioni d'istituto anteriormente alla chiusura delle rispettive procedure di liquidazione, l'AUSIR è autorizzata a rimborsare le spese sostenute per la difesa in giudizio, previo parere di congruità da parte dell'Ordine degli avvocati territorialmente competente, a condizione che il giudizio o una sua fase si concluda con un provvedimento che non preveda espressamente la loro responsabilità. Sono esclusi i casi in cui il giudizio o una sua fase si concluda con una sentenza o un decreto di condanna o una pronuncia equiparata, nonché qualora il procedimento sia stato definito con il patteggiamento della pena. Trovano applicazione le disposizioni di cui all' articolo 151 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia).
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 4, comma 2, lettera a), L. R. 44/2017
2Comma 3 bis aggiunto da art. 4, comma 2, lettera b), L. R. 44/2017
3Comma 5 bis aggiunto da art. 7, comma 6, L. R. 12/2018
4Comma 5 ter aggiunto da art. 4, comma 7, L. R. 13/2022