LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 aprile 2016, n. 4

Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l’incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico.

TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  13/04/2016
Materia:
220.02 - Commercio
220.05 - Fiere e mercati
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.01 - Organizzazione turistica
450.02 - Pesca - Acquacoltura
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 46
 (Valorizzazione delle ciclovie nei Comuni di Tavagnacco e di Povoletto)
1. Al fine di favorire la valorizzazione ambientale e di accrescere l'attrattività turistica delle ciclovie dei parchi del Cormor e del Torre, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni di Tavagnacco e di Povoletto un contributo per compartecipare alla realizzazione di impianti e strutture di carattere turistico-sportivo.
2. Le domande, corredate di una relazione illustrativa, sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di turismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabiliti condizioni e modalità per l'erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.