LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 aprile 2016, n. 4

Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l’incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico.

TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  13/04/2016
Materia:
220.02 - Commercio
220.05 - Fiere e mercati
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.01 - Organizzazione turistica
450.02 - Pesca - Acquacoltura
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 4
1. All' articolo 8 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. I corsi professionali di cui all' articolo 71, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 59/2010 vengono organizzati dal Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG), dai Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT) e dal sistema regionale della formazione professionale.>>;

b)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. I corsi professionali di cui all' articolo 5 della legge 3 maggio 1985, n. 204 (Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio), vengono organizzati dal CATT FVG e dai CAT.>>;

c)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Il CATT FVG e i CAT possono organizzare e gestire corsi facoltativi e a tal fine istituiscono un libretto di registrazione dei corsi di aggiornamento frequentati dagli operatori del settore.>>.

Note:
1Il presente articolo ha efficacia dall'1/1/2017, come disposto dall'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.