LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 aprile 2016, n. 4

Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l’incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico.

TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  13/04/2016
Materia:
220.02 - Commercio
220.05 - Fiere e mercati
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.01 - Organizzazione turistica
450.02 - Pesca - Acquacoltura
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 17
1.
Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 29/2005 le parole << requisiti morali e professionali previsti dalla presente legge >> sono sostituite dalle seguenti:<< requisiti previsti dalla normativa vigente >>.

2.
Al comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 29/2005 , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << cui va comunicata l'iscrizione ai fini dell'esercizio dell'attività all'ingrosso >>.