LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 aprile 2016, n. 4

Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l’incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico.

TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  13/04/2016
Materia:
220.02 - Commercio
220.05 - Fiere e mercati
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.01 - Organizzazione turistica
450.02 - Pesca - Acquacoltura
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

CAPO IV
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI STRUTTURE RICETTIVE E DI ATTRATTIVITÀ
Art. 54

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera ff), L. R. 21/2016
Art. 55
1.
AI comma 77 dell'articolo 5 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), dopo le parole << ricercatori italiani e stranieri. >> sono aggiunte le seguenti: << Nell'ambito delle finalità istituzionali del CRO, la struttura realizzata può essere utilizzata anche per soggetti diversi in relazione ad attività congressuale, di formazione e di aggiornamento. >>.

Art. 56

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 6, lettera c), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione di cui all'art. 62, c. 1, lett. a) e b), L.R. 21/2016, come disposto all'art. 105, c. 6, della medesima L.R. 21/2016.
2Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 58, comma 2, riferito all'articolo 62, comma 1, lettere a) e b) è stato emanato con DPReg. 01/02/2017, n. 027/Pres. (B.U.R. 8/2/2017, n. 6), ed entra in vigore il 9/2/2017.