LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 aprile 2016, n. 4

Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l’incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico.

TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  13/04/2016
Materia:
220.02 - Commercio
220.05 - Fiere e mercati
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.01 - Organizzazione turistica
450.02 - Pesca - Acquacoltura
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

CAPO II
 RIORDINO DEI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE COMMERCIALI
Art. 4
1. All' articolo 8 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. I corsi professionali di cui all' articolo 71, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 59/2010 vengono organizzati dal Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG), dai Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT) e dal sistema regionale della formazione professionale.>>;

b)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. I corsi professionali di cui all' articolo 5 della legge 3 maggio 1985, n. 204 (Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio), vengono organizzati dal CATT FVG e dai CAT.>>;

c)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Il CATT FVG e i CAT possono organizzare e gestire corsi facoltativi e a tal fine istituiscono un libretto di registrazione dei corsi di aggiornamento frequentati dagli operatori del settore.>>.

Note:
1Il presente articolo ha efficacia dall'1/1/2017, come disposto dall'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.
Art. 5
1.
La lettera c) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 29/2005 è sostituita dalla seguente:
<<c) un rappresentante del CATT FVG o del CAT che ha organizzato il corso;>>.

Note:
1Il presente articolo ha efficacia dall'1/1/2017, come disposto dall'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.
Art. 6
  (Inserimento dell'articolo 9 bis nella legge regionale 29/2005 )
1.
Dopo l' articolo 9 della legge regionale 29/2005 è inserito il seguente:
<<Art. 9 bis
 (Commissione esaminatrice relativa ai corsi professionali per agenti e rappresentanti di commercio)
1. Le prove finali dei corsi professionali, istituiti e organizzati nella Regione Friuli Venezia Giulia per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204 (Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio), sono svolte dinanzi a commissioni provinciali d'esame nominate ai sensi della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).
2. Le commissioni di cui al comma 1 sono costituite per la durata di cinque anni con la seguente composizione:
a) il Direttore centrale della struttura direzionale dell'Amministrazione regionale competente in materia di commercio o suo delegato;
b) un rappresentante designato dal Ministero competente in materia di istruzione;
c) un rappresentante designato dal Ministero competente in materia politiche del lavoro;
d) un rappresentante del CATT FVG o del CAT che ha organizzato il corso;
e) un rappresentante dei docenti del corso;
f) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori di riferimento per il CATT FVG o CAT che ha organizzato il corso;
g) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro di riferimento per il CATT FVG o CAT che ha organizzato il corso;
h) un rappresentante della Camera di commercio competente per territorio, in relazione alle sede dei corsi.
3. La commissione è presieduta dal Direttore centrale di cui al comma 2, lettera a), o suo delegato. Per ciascun componente effettivo di cui al comma 2, lettere da b) a h), sono nominati due o più sostituti, designati con le medesime modalità.
4. Ai componenti esterni della Commissione spetta un gettone di presenza il cui ammontare è determinato con deliberazione della Giunta regionale, oltre al rimborso delle spese nella misura prevista dalle norme vigenti per il personale regionale.>>.

Art. 7
  (Inserimento dell'articolo 84 bis nella legge regionale 29/2005 )
1.
Dopo l' articolo 84 della legge regionale 29/2005 è inserito il seguente:
<<Art. 84 bis
 (Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario)
1. Per le finalità di cui all' articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell' articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), può essere istituito il Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario di cui al comma 3, di seguito denominato CATT FVG, che è autorizzato dall'Amministrazione regionale a svolgere le attività di cui al medesimo articolo 23 e, in qualità di referente unico nei rapporti con l'Amministrazione regionale, a svolgere le seguenti funzioni amministrative delegate:
a) concessione degli incentivi di cui all'articolo 100 a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio;
b) concessione degli incentivi a valere sul Fondo per contributi alle imprese turistiche e pubblici esercizi di cui all' articolo 38 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico);
c) concessione degli incentivi alle agenzie di viaggio e turismo di cui all' articolo 54 della legge regionale 2/2002 .
2. Il CATT FVG svolge e realizza l'attività di formazione di cui all'articolo 8, commi 1 e 1 bis.
3. Il CATT FVG è costituito, sotto forma di società di capitali o società consortile, dalle organizzazioni di categoria degli operatori del commercio, del turismo e dei servizi, rappresentative a livello regionale, firmatarie di contratti collettivi di lavoro o di accordi quadro nazionali, che abbiano complessivamente almeno cinquemila imprese associate come attestato dalle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura della regione.
4. Il CATT FVG può procedere alla fusione per incorporazione dei CAT, subentrando in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei CAT medesimi.
5. Ai fini dello svolgimento delle funzioni delegate di cui al comma 1, il CATT FVG:
a) prevede nello statuto la presenza di un organo di controllo o del revisore stabilendo che, qualunque sia la forma societaria prescelta, un componente dell'organo di controllo o il revisore unico sia designato dalla Giunta regionale;
b) prevede nello statuto il reinvestimento del novanta per cento degli utili nelle attività di cui all' articolo 23 del decreto legislativo 114/1998 e il divieto di distribuire il restante 10 per cento;
c) si dota di un adeguato assetto organizzativo al fine di garantire l'esercizio delle funzioni delegate nel territorio regionale e, a tal fine, può utilizzare le strutture organizzative e gli strumenti presenti sul territorio regionale messi a disposizione dalle organizzazioni di categoria di cui al comma 3.
6. Il CATT FVG è autorizzato all'esercizio delle attività di cui all' articolo 23 del decreto legislativo 114/1998 , e dall'1 gennaio 2017 all'esercizio delle funzioni delegate di cui al comma 1, su domanda presentata entro il 30 settembre 2016 alla Direzione centrale competente in materia di commercio unitamente all'atto costitutivo, allo statuto, all'elenco dei soci e alla relazione illustrativa sull'assetto organizzativo di cui al comma 5, lettera c).
7. La Direzione medesima, accertato il rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 5 e rilevato che l'atto costitutivo e lo statuto sono conformi alle funzioni delegate, emette l'autorizzazione. Il termine per la conclusione del relativo procedimento è di sessanta giorni.
8. La Giunta regionale con propria deliberazione, adottata previo parere della Commissione consiliare competente, emana direttive al CATT FVG al fine di disciplinare l'esercizio delle funzioni delegate, determina i tempi massimi per la gestione delle istruttorie delle domande di concessione degli incentivi e l'obbligo per il CATT FVG di dotarsi di sistema di protocollazione informatica che attesti il contenuto e il momento di ricezione della domanda. Le direttive per le funzioni amministrative di cui al comma 1 sono emanate entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 4/2016 e sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione. Con le direttive sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse assegnate.
9. L'Amministrazione regionale, al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva, è autorizzata a finanziare il programma annuale proposto dal CATT FVG per l'ammodernamento del settore terziario, comprendente le seguenti attività per l'assistenza gratuita a favore delle imprese:
a) consulenza e assistenza tecnica, finalizzate all'aggiornamento costante degli imprenditori;
b) informazione, orientamento, assistenza e animazione alle nuove imprese;
c) iniziative per l'animazione del territorio, finalizzate alla realizzazione di eventi, mostre, convegni e manifestazioni;
d) indagini, studi e ricerche riguardanti la consistenza della rete distributiva, la presenza turistica, la dinamica dei prezzi e dei consumi e l'evoluzione del mercato, nonché su tematiche in materia ambientale di interesse per il comparto terziario.
10. Il programma di cui al comma 9 è presentato entro il 31 gennaio di ogni anno ed è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di commercio. Con regolamenti sono definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi previsti ai commi 1, lettere a), b) e c), e 9.
11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al CATT FVG finanziamenti in via anticipata secondo criteri e modalità stabiliti dai regolamenti di cui al comma 10 e dalle direttive di cui al comma 8.
12. Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui al comma 1 è riconosciuto annualmente al CATT FVG un rimborso forfetario delle spese da sostenere, in relazione all'ammontare dei trasferimenti e alle funzioni e adempimenti da svolgersi.
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare finanziamenti al CATT FVG per l'attività di primo impianto, secondo i criteri e le modalità fissati con regolamento regionale.
14. Il divieto generale di contribuzione previsto all' articolo 31 della legge regionale 7/2000 non si applica agli interventi del personale impiegato dal CATT per l'attuazione del programma annuale di settore di cui al comma 9, con esclusivo riferimento ai rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci.>>.

Art. 8
1. All' articolo 85 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 la parola << duemila >> è sostituita dalla seguente: << cinquemila >>;

b)
al comma 1 le parole << va dichiarata annualmente alla Direzione centrale competente in materia di commercio con le stesse modalità con le quali le associazioni dichiarano la loro rappresentatività alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in sede di rinnovo dei consigli delle stesse >> sono sostituite dalle seguenti: << è comunicata dalle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura, su richiesta della Direzione centrale competente in materia di commercio >>;

c)
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
<<5 bis. Anche al fine di dare massima trasparenza all'attività delegata dalla Regione in materia contributiva, i CAT e il CATT FVG si dotano di un proprio sito internet.>>;

d)
i commi 8, 9 e 10 sono abrogati;

e)
dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
<<10 bis. In attuazione del principio di trasparenza ai CAT e al CATT FVG si applicano le norme di cui all'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 190/2012 , così come integrata dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), e sue modifiche e integrazioni.>>.

Note:
1Il presente articolo ha efficacia dall'1/1/2017, come disposto dall'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.
Art. 9
  (Inserimenti del capo I bis al Titolo VII e dell'articolo 85 bis nella legge regionale 29/2005 )
1.
Prima del capo II del titolo VII della legge regionale 29/2005 è inserito il seguente:
<<CAPO I BIS
 Centri commerciali naturali
Art. 85 bis
 (Centri commerciali naturali)
1. Per centro commerciale naturale si intende un insieme di attività commerciali, artigianali e di servizi, localizzato in una zona determinata del territorio comunale in cui le funzioni distributive rivestono un ruolo significativo per tradizione, vocazione o potenzialità di sviluppo, finalizzato al recupero, promozione e valorizzazione delle attività economiche, in particolare delle produzioni locali, al miglioramento della vivibilità del territorio e dei servizi ai cittadini e ai non residenti.
2. I centri commerciali naturali sono costituiti in forma di, società di capitali, società consortili e associazioni con finalità commerciali e perseguono gli scopi di cui al comma 1 mediante iniziative di qualificazione e innovazione dell'offerta commerciale, di sviluppo della promozione commerciale, di acquisizione di servizi innovativi di supporto alle attività delle imprese aderenti ed eventi di animazione territoriale.
3. Ai centri commerciali naturali possono aderire, in qualità di soggetti interessati, le associazioni di categoria, la Camera di commercio e il Comune competenti per territorio e altri enti e associazioni che si prefiggano lo scopo di valorizzare il territorio.
4. Al fine di sostenere le attività di cui al presente articolo, i centri commerciali naturali possono accedere ai contributi di cui all'articolo 100.>>.

Note:
1Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 98 dell'11/4/2017 (pubblicata in G.U. 1a serie speciale n. 20 del 17/5/2017), l'illegittimità costituzionale del presente articolo, limitatamente alla parte in cui prevede che ai "centri commerciali naturali" possano aderire anche la "Camera di commercio e il Comune competente per territorio".
Art. 10
1.
L' articolo 100 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:
<<Art. 100
 (Contributi per lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio)
1. Al fine di promuovere e sostenere le micro, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, anche associate tra loro, i consorzi di imprese, nonché i centri commerciali naturali e di concorrere in particolare alla riqualificazione delle attività del terziario nei centri urbani, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi per:
a) lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione nonché acquisto di arredi, attrezzature e strumentazioni nuove, comprese quelle necessarie per i pagamenti tramite moneta elettronica e per il commercio elettronico, e di sistemi di videosorveglianza e sicurezza innovativi, nonché per l'accrescimento dell'efficienza energetica;
b) adeguamento di strutture e impianti alle normative in materia di prevenzione incendi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro, antinquinamento;
c) acquisizione di strumenti, programmi e servizi per la creazione e per la diffusione e la promozione del commercio elettronico;
d) consulenze concernenti l'innovazione, la qualità e le analisi di fattibilità e consulenza economico finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche;
e) partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere e attività di promozione;
f) investimenti per corsi di formazione, al netto delle eventuali spese di trasferta, del personale destinato alla gestione, manutenzione, controllo dei siti orientati al commercio elettronico;
g) acquisto di automezzi e macchine per la movimentazione delle merci;
h) contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata;
i) oneri relativi alla pianificazione finanziaria aziendale e accesso ai finanziamenti delle microimprese;
j) successione d'impresa tra l'imprenditore della microimpresa e un socio, parente o affine entro il terzo grado, collaboratore familiare o dipendente da almeno due anni al momento della successione.
2. Le iniziative di cui al comma 1, lettere da a) a h), sono incentivate nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile.
3. Le iniziative di cui al comma 1, lettera a), poste in essere da imprese esercenti l'attività di rivendita di generi di monopolio sono incentivate nella misura massima del 65 per cento della spesa ammissibile.
4. Le iniziative di cui al comma 1, lettere i) e j), sono incentivate nella misura massima dell'80 per cento della spesa ammissibile. Nell'ambito dell'iniziativa di cui al comma 1, lettera j), sono ammissibili anche le spese per l'ottenimento di garanzie ovvero per il pagamento degli oneri finanziari in relazione a operazioni bancarie destinate al finanziamento dell'attività aziendale.
5. Le funzioni amministrative concernenti la concessione degli incentivi di cui al comma 1 sono delegate al CATT FVG ai sensi dell'articolo 84 bis, comma 1, lettera a).
6. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato in GUUE serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.
7. Nel regolamento di esecuzione relativo al presente articolo possono essere anche previste premialità o priorità per i programmi d'investimento presentati dalle imprese per le quali i soggetti di cui all' articolo 71, comma 6 bis, del decreto legislativo 59/2010 risultano aver partecipato ai corsi formativi attestati nel libretto di cui all'articolo 8, comma 3, nonché possono essere individuate le aree territoriali in cui possono essere assegnati i contributi di cui al comma 1, lettera h).>>.

Note:
1Il presente articolo ha efficacia dall'1/1/2017, come disposto dall'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.
Art. 11
1.
L' articolo 101 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:
<<Art. 101
 (Assegnazione fondi)
1. Le imprese presentano al CATT FVG le domande di contributo che possono essere prefinanziate con idonea fidejussione, ai sensi dell' articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000 .
2. L'istruttoria, l'assegnazione e la liquidazione dei contributi sono effettuate dal CATT FVG in conformità alle disposizioni regolamentari e alle direttive impartite dalla Regione.
3. Alle domande che non possono essere accolte per l'indisponibilità dei mezzi finanziari si applica l' articolo 33 della legge regionale 7/2000 .
4. Il CATT FVG invia trimestralmente alla Direzione centrale competente in materia di commercio una relazione sull'utilizzazione dei fondi assegnati e presenta il rendiconto delle spese sostenute entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di assegnazione dei fondi, fermi restando i controlli a campione da parte della Direzione centrale competente in materia di commercio.
5. Il CATT FVG restituisce alla Regione, entro il 15 novembre di ogni anno, le quote dei fondi di cui al comma 1 non ancora concesse alle imprese commerciali, turistiche e di servizio alla data del 31 ottobre, fermi restando i limiti imposti dal patto interno di stabilità e di crescita.>>.

Note:
1Il presente articolo ha efficacia dall'1/1/2017, come disposto dall'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.
Art. 12
  (Inserimento dell'articolo 102 bis nella legge regionale 29/2005 )
1.
Dopo l' articolo 102 della legge regionale 29/2005 è inserito il seguente:
<<Art. 102 bis
 (Ripartizione dei fondi)
1. Il CATT FVG assicura che la ripartizione a livello territoriale dei fondi di cui all'articolo 101 e dei fondi relativi ai programmi di cui all'articolo 84 bis, comma 9, avvenga con la medesima percentuale risultante dall'assegnazione dei fondi relativi all'anno 2014.>>.